Sommarie informazioni (d. proc.pen.) (Summary information)

Le informazioni vengono prese dagli ufficiali della polizia giudiziaria per acquisire notizie utili per le investigazioni (art. 350 c.p.p.) e da altre persone (art. 351 c.p.p.).
Le sommarie informazioni sull’indagato possono consistere in:
1) assunzione di sommarie informazioni(in tal caso la polizia giudiziaria sollecita l’indagato a rendere delle dichiarazioni).
Non si tratta di una semplice ricezione, perchè la polizia non si limita a recepire passivamente quanto l’indagato spontaneamente e di sua iniziativa dichiara.
Le dichiarazioni inoltre hanno valenza a fini informativi e cioè investigativi, possono essere preordinate a costituire fonti di prova, e sono suscettibili di utilizzazione ai fini delle contestazioni in dibattimento quindi utilizzabili per fini probatori (artt. 503, co. 4, 500, co. 3 e 513 c.p.p.).
L’assunzione di informazioni, non si può trasformare in un mezzo per contestare il reato all’indagato e cioè in interrogatorio.
Pertanto ha per la polizia giudiziaria come presupposti lo stato di libertà dell’indagato e la necessaria assistenza del difensore.
Le informazioni così assunte vengono scritte in un verbale (art. 357, co. 2, sub b), c.p.p.) pienamente utilizzabile, per le contestazioni, in dibattimento;
Le informazioni sommarie devono essere assunte sul luogo cioè nell’immediatezza del fatto (art. 350, co. 5 e 6, c.p.p.) anche in luogo diverso dalla sua commissione o sul luogo del fatto, non necessariamente nella sua immediatezza.
L’assenza del difensore non permette la verbalizzazione delle dichiarazioni e la loro utilizzabilità in procedimento;
La ricezione delle dichiarazioni deve avvenire spontaneamente anche grazie ad un mero agente di polizia giudiziaria. La spontaneità delle dichiarazioni permette di considerarle come mezzo, liberamente scelto, di autodifesa e di collaborazione spontanea nella ricerca della verità.
L’indagato può renderle anche in assenza del proprio difensore di fiducia o di ufficio e anche se è in vinculis.
Le sommarie informazioni vengono rese anche da persone informate dei fatti cioè testimoni. La legge sul giusto processo (che ha modificato gli artt. 351 e 362 c.p.p.) ha stabilito che la P.G. ed il P.M. possono procedere all’escussione, come persone informate dei fatti, dei coimputati od imputati di reato in procedimento correlato.
In questo caso sono rispettate le garanzie previste dall’art. 197bis c.p.p.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *