Somministrazione (Administration)

Il contratto di somministrazione obbliga una parte verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un’altra, delle prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).
Tale contratto consensuale, ha efficacia obbligatoria nel caso di somministrazione d’uso (di bottiglie per la vendita di bevande, che debbono essere restituite), o effetti reali nella somministrazione di consumo (fornitura di gas, energia elettrica etc. nel qual caso le cose fornite vengono trasferite in proprietà al somministrato).
Tale contratto ha una certa durata e ad oggetto più prestazioni autonome e differenti, ma tra loro collegate in modo da soddisfare esigenze di tipo continuativo o periodico.
La prestazione viene detta periodica quando viene ripetuta a distanza di tempo, a scadenze determinate , mentre è detta continuativa se si prolunga ininterrottamente per tutta la durata del contratto.
Vi è anche nel contratto di somministrazione una cd. clausola di esclusiva.
In questo caso uno o entrambi i contraenti si impegnano a non offrire e/o chiedere la stessa prestazione ad altri in un certo ambito territoriale e per il tempo della durata del contratto.
Mette in evidenza il cd. patto di preferenza, di efficacia al massimo quinquennale, che obbliga al somministrato di preferire il somministrante, a parità di condizioni, per la stipula di un futuro contratto di somministrazione avente lo stesso oggetto.
Nell’art. 1559 c.c. è prevista una sottospecie del contratto di somministrazione cioè il contratto di catering con cui una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo ad approvvigionare l’altra di pasti pronti per il consumo.
La somministrazione di lavoro (d. lav.) permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi a un altro soggetto autorizzato (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
In questo caso occorre distinguere due contratti diversi:
1) un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, che ha natura commerciale;
2) un contratto di lavoro che si verifica tra il somministratore e il lavoratore.
Le legge non pone limiti per quanto riguarda la stipula del contratto da parte dell’utilizzatore, in caso di contratto tra somministratore e utilizzatore.
Il somministratore deve corrispondere ad un’Agenzia per il lavoro opportunatamente autorizzata allo svolgimento dell’attività di somministrazione e iscritta nell’apposita sezione dell’Albo informatico.
Tutti i lavoratori invece possono stipulare un contratto tra somministratore e lavoratore.
IL contratto dim lavoro in tal caso nodeve avere requisiti specifici seguire la tipologia contrattuale applicata.
Naturlamente i lavoratori dipendenti del somministratore hanno gli stessi diritti economici e normativi dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore quindi deve corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, pertanto se il somministratore non versi il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all’utilizzatore.
La 247/2007 ha eliminato il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato pertanto è consentita soltanto la somministrazione a tempo determinato.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposto solo alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali.
Se il contratto di lavoro viene stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine (D. Lgs. 368/2001).
In tala caso però il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;
Inoltre gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione.
L’utilizzatore al termine del contratto di somministrazione a termine può assumere il lavoratore.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il lavoro che vengono autorizzate e debitamente iscritte all’Albo (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 276/2003).

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