Il termine Sottosuolo e spazio aereo ci permette di individuare l’estensione del diritto di proprietà immobiliare.
L’art. 840 c.c. stabilisce che la proprietà di un suolo si estende al sottosuolo e spazio aereo, quindi il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non arrechi danno al vicino.
Un eccezione sono le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose di interesse storico, archeologico o artistico, che sono sottoposte ad una disciplina particolare.
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività altrui che si svolgono in profondità o in altezza.