Si tratta della potestà d’imperio, suprema e incondizionata che, insieme al popolo e al territorio, è uno degli elementi costitutivi dello Stato.
La sovranità è intesa come:
1) ordinamento dello Stato cioè originarietà dell’ordinamento;
2) potestà di governo assoluto. La persona dello Stato è indipendente rispetto ad altri soggetti o persone giuridiche, sia di diritto interno che di diritto internazionale.
Inoltre se ne distinguono due aspetti:
1) Sovranità esterna (cd. internazionale), che riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali. Essa corrisponde all’effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede;
2)Sovranità interna( riguarda i rapporti dello Stato con i cittadini e quanti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d’imperio dello Stato).
Sovranità popolare è attribuita secondo l’art 1 della Costituzione al popolo, pur nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
Il popolo ( il corpo elettorale) viene considerato come organo dello Stato, che soddisfa l’interesse di quest’ultimo alla regolare e periodica rinnovazione di alcuni suoi organi.
L’interesse del corpo elettorale è verso la collettività e ciascun elettore.
La sovranità si esprime attraverso la funzione elettorale ma anche attraverso istituti di democrazia diretta e l’esercizio dei diritti di partecipazione e delle libertà riconosciute ai cittadini come singoli e all’interno delle formazioni sociali cui appartengono.
Lo Stato-apparato è quindi uno strumento attraverso cui il popolo esercita la sovranità.
La sovranità territoriale è il diritto dello Stato di esercitare il potere di governo sulla propria comunità territoriale.
La Sovranità quindi implica:
1) il diritto dello Stato di esercitare autonomamente le funzioni pubbliche (decidere la propria organizzazione politica, sociale ed economica, di presiedere all’amministrazione pubblica, alla difesa nazionale, di esercitare il potere di polizia etc.);
2) diavere l’esclusività nell’esercizio del potere sul proprio territorio.
Quindi ogni Stato ha l’obbligo di:
1) non ingerirsi negli affari interni di un altro Stato;
2) non usare o minacciare l’uso della forza contro un altro Stato.