Specificazione (d. civ.) (Specification)

Si tratta di una modalità di acquisto a titolo originario della proprietà.
La specificazione si verifica se il lavoro crea una nuova cosa con materia appartenente ad altri.
Il codice vigente considera importante l’elemento del lavoro. Pertanto, la proprietà della cosa ottenuta:
1— spetta, di regola, a chi ha compiuto il lavoro (cd. specificatore), previo pagamento del valore della materia;
2— spetta al proprietario della materia quando il valore di essa è di molto superiore al valore della mano d’opera (previo pagamento del prezzo di quest’ultima).
La specificazione nelle obbligazioni generiche consiste in un atto che permette il trasferimento del diritto di proprietà nella alienazione di cose generiche.
L’alienazione delle cose generiche è obbligatoria, prima della specificazione, e l’effetto traslativo è rimandato alla stessa che costituisce, così, un atto dovuto dell’alienante.
Secondo alcuni autori essa è un vero e proprio negozio, mentre altri parlano di mero atto giuridico.

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