Spedizione (Shipment)

Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza con cui lo spedizioniere ha l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere tutte le operazioni accessorie (artt. 1737 ss. c.c.).
Lo spedizioniere diversamente da un semplice vettore può assumere in proprio l’esecuzione del trasporto, in tal modo risulta vettore e spedizioniere (si parla in tal caso di entrata dello spedizioniere nel contratto).
Lo spedizioniere deve rispettare tutte le istruzioni del mittente, curare la custodia dei beni affidatigli, assicurare, se convenuto, le cose spedite.
Lo spedizioniere può avere una provvigione determinata in base alle tariffe professionali o secondo gli usi del luogo dove viene realizzato il contratto.
Fino a quando non si conclude il contratto di trasporto da parte dello spedizioniere, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando però allo spedizioniere le spese sostenute e il compenso per l’attività prestata (art. 1738 c.c.).
La spedizione in forma esecutiva (d. proc. civ.) è un atto preliminare rispetto all’inizio della procedura esecutiva.
La spedizione è l’apposizione di una formula solenne sul titolo esecutivo.
Il cancelliere (per le sentenze e gli altri titoli esecutivi giudiziari) o il notaio o altro pubblico ufficiale (per gli atti da loro ricevuti) sono quelli che vi possono provvedere.
La spedizione viene attuata dopo rilascio di un documento originale del provvedimento.
Solo se viene perso il documento o per altro giusto motivo, su istanza della parte interessata, il capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento può autorizzare, con decreto una nuova spedizione o la spedizione di ulteriori copie.

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