Strage (d. pen.) (Massacre)

Compie una strage (art. 422 c.p.) chiunque, fuori dalle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all’art. 285 c.p., compia atti che mettano in pericolo l’incolumità pubblica.
Si verifica il reato anche col semplice compimento di tali atti, e non necessariamente con la morte di taluno.
La morte aggrava la pena.
Esiste un reato ai strage che viene effettuato con dolo cioè al fine di uccidere ed un reato (art. 285 c.p. ) in cui la strage è effettuata per attentare alla sicurezza dello Stato.
la Pena è la reclusione non inferiore a 15 anni; se poi avviene la morte di una o più persone la pena è l’ergastolo.

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