Un qualifica del contratto di lavoro è la subordinazione.
La dottrina ha identificato il vincolo di subordinazione come carattere della dipendenza del lavoratore e quello della sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro.
La subordianzione si manifesta tecnicamente con il potere direttivo, cioè il modo d’essere della prestazione.
Il datore di lavoro stabilisce con le direttive, l’attività che il lavoratore deve svolgere.
L’art. 2104 c.c. stabilisce che il prestatore di lavoro deve obbedienza alle disposizioni per l’esecuzione e la disciplina impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende.
La dipendenza corrisponde alla subordinazione socio-economica del lavoratore, infatti la sua capacità produttiva dipende dal fatto di essere inserito nell’organizzazione dell’imprenditore. In realtà non è più essenziale il criterio della dipendenza economica nel lavoro subordinato.
La dipendenza economica ormai sempre più appartiene a forme di lavoro non propriamente subordinate caratterizzate da alti livelli di precarietà e di sfruttamento (es. collaborazioni continuative e coordinate).
Al contrario i lavoratori subordinati hanno un alto livello di professionalizzazione e cio’ li rende più forti sotto il profilo negoziale e sociale.
Il criterio identificativo della subordinazione è l’elemento dell’estraneità del lavoratore rispetto all’organizzazione produttiva in cui è inserita la prestazione e dal risultato della stessa;
l’autonomia economico-organizzativa non è mai riscontrabile nel lavoro subordinato.