Un’azione penale è improcedibile quando il fatto commesso è scarsamente offensivo cioè il danno o il pericolo cagionato è lieve.
Un altro elemento deve essere presente cioè lo scarso interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
La causa di improcedibilità viene pronunciata dal giudice di pace con decreto, durante le indagini; e con sentenza, dopo l’esercizio dell’azione penale.