La territorialità della legge penale corrisponde al campo di applicazione della legge penale nello spazio.
Quattro sono i criteri per determinare il campo di applicazione:
1) il principio dell’universalità secondo il quale le leggi penali nazionali vengono applicate a tutti gli uomini in qualunque luogo si trovino;
2) il principio della personalità secondo il quale ad ogni autore di reato viene applicata la legge dello Stato a cui appartiene;
3) il principio della difesa o tutela secondo il quale si preferisce applicare la legge dello Stato a cui appartiene il soggetto passivo del reato;
4) il principio di territorialità secondo il quale la legge nazionale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, anche se non hanno la cittadinanza.
Il codice italiano utilizza il principio della territorialità temperata.
Secondo l’art. 3 c.p. la legge italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, mentre secondo l’art. 6 è punito secondo legge Italiana, chiunque commette un reato nel territorio dello Stato.
L’art. 4 c.p. stabilisce che è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, ed qualsiasi altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato.
Appartengono al territorio dello Stato la terraferma, il mare costiero, lo spazio aereo che li sovrasta e il sottosuolo, le navi e gli aeromobili italiani.
Le navi e gli aeromobili dello Stato sottostanno al principio della bandiera mentre le navi e aeromobili privati sono soggetti alla legge di bandiera solo se sono in alto mare o in una regione su cui non è esercitata alcuna sovranità.
In caso contrario sono sottoposte alla legge penale del territorio dello Stato estero ove si trovano.