Si tratta di un procedimento nel quale l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse quali devono essere i termini del contratto.
La trattativa privata permette un ampio margine operativo all’amministrazione.
Pertanto è necessario un quadro normativo per assicurare la trasparenza e la correttezza delle procedure.
Secondo l’art. 41 R.D. 827/1924, essa è ammessa nei seguenti casi:
1) quando le gare vanno deserte, o si hanno fondati motivi per ritenere che andrebbero deserte;
2) quando si acquistano strumenti di precisione che possono essere forniti solamente da una ditta altamente specializzata;
3) quando si acquistano cose prodotte con la garanzia della privativa industriale;
4) quando si fanno contratti di locazione per uffici statali;
5) quando l’inizio dei lavori sia urgente e non possa attendere l’espletamento della procedura del pubblico incanto;
6) quando speciali circostanze consigliano la contrattazione a trattativa privata.