Il trattato è la fonte principale del diritto internazionale.
Esso è l’incontro tra due o più manifestazioni di volontà, del diritto internazionale che vogliono modificare o creare, estinguere norme giuridiche internazionali.
Il trattato è una fonte di norme particolari, che valgono solo per le parti contraenti, ed ha una origine volontaria.
Il trattato è valido solo per le parti contraenti quindi non vincola gli Stati terzi non contraenti.
Essi sono distinti in:
1) bilaterali o collettivi (o multilaterali). Essi regolano i rapporti e gli interessi specifici intercorrenti fra due Stati. Sono multilaterali quando regolano materie di interesse più generale e intercorrono tra più Stati.
2) chiusi o aperti. Solo i trattati collettivi o multilaterali possono essere chiusi o aperti.
Lo stato terzo può aderire al trattato grazie ad una clausola di adesione o accessione;
3) politici, commerciali, di navigazione;
4) permanenti o transitori;
5) che determinano regole materiali o formali.
La convenzione di Vienna contiene la disciplina che riguarda i trattati.