Ubriachezza e intossicazione da alcool (d. pen.) (Drunkenness and intoxication by alcohol)

L’ubriachezza può comportare l’esclusione dall’imputabilità per un reato, in quanto il soggetto presenta alterazioni della psiche.
Le conseguenze del reato mutano a seconda che l’ubriachezza sia accidentale, volontaria, abituale o preordinata.
Per ubriachezza abituale s’intende l’abitudine del soggetto a fare uso di alcool.
Se il soggetto è trovato in condizione di ubriachezza abituale si ha un aumento della pena, in seguito ad un reato.
L’ubriachezza abituale si verifica in maniera fortuita.
Se il soggetto è incapace di intendere e di volere in seguito all’assunzione di alcool, non può essere imputato. Se la sua capacità è semplicemente ridotta, la pena viene diminuita.
L’ubriachezza preordinata è quella che il soggetto si procura prima di commettere il reato al fine di vedere ridotta la pena. In realtà questo comportamento comporta un aumento della pena.
L’ubriachezza volontaria o colposa si verifica se il soggetto si ubriaca intenzionalmente e non esclude la imputabilità.
La Cronica intossicazione da alcool si verifica quando il soggetto è all’ultimo stadio dell’alcoolismo. Egli presenta una alterazione patologica della psiche, mentale con il delirium tremens, una psicosi alcolica di Korsakoff e la paranoia alcoolica.
Queste alterazioni persistono anche dopo l’eliminazione dell’alcool, quindi la capacità d’intendere e di volere può essere sempre esclusa o scemata.
L’art. 95 c.p. richiama per quei fatti commessi in tale stato le norme degli artt. 88-89 c.p.

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