L’ubriachezza può comportare l’esclusione dall’imputabilità per un reato, in quanto il soggetto presenta alterazioni della psiche.
Le conseguenze del reato mutano a seconda che l’ubriachezza sia accidentale, volontaria, abituale o preordinata.
Per ubriachezza abituale s’intende l’abitudine del soggetto a fare uso di alcool.
Se il soggetto è trovato in condizione di ubriachezza abituale si ha un aumento della pena, in seguito ad un reato.
L’ubriachezza abituale si verifica in maniera fortuita.
Se il soggetto è incapace di intendere e di volere in seguito all’assunzione di alcool, non può essere imputato. Se la sua capacità è semplicemente ridotta, la pena viene diminuita.
L’ubriachezza preordinata è quella che il soggetto si procura prima di commettere il reato al fine di vedere ridotta la pena. In realtà questo comportamento comporta un aumento della pena.
L’ubriachezza volontaria o colposa si verifica se il soggetto si ubriaca intenzionalmente e non esclude la imputabilità.
La Cronica intossicazione da alcool si verifica quando il soggetto è all’ultimo stadio dell’alcoolismo. Egli presenta una alterazione patologica della psiche, mentale con il delirium tremens, una psicosi alcolica di Korsakoff e la paranoia alcoolica.
Queste alterazioni persistono anche dopo l’eliminazione dell’alcool, quindi la capacità d’intendere e di volere può essere sempre esclusa o scemata.
L’art. 95 c.p. richiama per quei fatti commessi in tale stato le norme degli artt. 88-89 c.p.