Udienza (d. proc. civ.; d. proc. pen.) (Audience)

L’attività giudiziaria ha luogo in un tempo detto udienza.
Essa può svolgersi anche a porte chiuse.
Si costituiscono le parti, partecipando l’accusa e la difesa.
Quindi si procede con il contraddittorio, l’ascolto dell’imputato, e l’esposizione delle risultanze investigative, oltre che l’ascolto del difensore dell’imputato.
Le udienza sono pubbliche o no. Quelle preliminari non sono pubbliche.
Nel diritto del lavoro, le udienze di rinvio sono vietate.
Nel processo penale è prevista la celebrazione dell’udienza durante la quale il giudice indica se il soggetto sarà prosciolto o rinviato a giudizio.
In questo caso l’udienza preliminare permette una valutazione del GUP, della fondatezza dell’azione penale. In questo modo si riducono i carichi pendenti, per mezzo del proscioglimento in udienza preliminare o la celebrazione dei riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato.
L’udienza consta delle seguenti fasi:
1) fase introduttiva nella quale si fissa l’udienza e si notifica l’avviso della stessa alle parti e difensori;
2) fase della celebrazione dell’udienza in assenza di pubblico. Durante questa fase partecipano il P.M. e il difensore dell’imputato;
3) la fase della decisione del G.U.P.

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