Apostasia can, 751,1364 c.j.c. (Apostasy)

Il termie Apostatia significa il ripudio totale della fede cristiana.
Pertanto l’apostata in quanto tale incorre nella scomunica latae sententiae e rimozione dall’ufficio ecclesiastico.
Il chierico se diviene Apostata viene punito con:
1) la privazione della potestà, di una facoltà, dell’incarico, dell’ufficio, di un privilegio, di una grazia, di un titolo o di un’insegna.
2) la proibizione a dimorare in un determinato luogo o territorio;
Se permane in questo stato egli può essere sottoposto ad altre pene, ad esempio la dimissione dallo stato clericale.

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