Atto giuridico canonico can. 124 c.j.c. (Act canon law)

Consiste in un atto umano realizzato in maniera consapevole e volontario da un soggetto, e mediante il quale si ottengono effetti giuridici.
La nullità dell’atto deriva da vizi dello stesso cioè errore, ignoranza, dolo, violenza, timore.

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