Beni ecclesiastici can. 1257 c.j.c.; art. 831 codice civile

Si tratta di beni temporali della Chiesa universale, Sede Apostolica,persone giuridiche pubbliche canoniche.
SI parla di beni privati quando appartengono a persone giuridiche private anche se autorità ecclesiastiche e regolati in via ordinaria soltanto dagli statuti propri.
I beni ecclesiastici comprendono beni mobili ed immobili sottoposti al potere dell’autorità ecclesiastica
Essi si distinguono in:
1) beni o cose sacre che dopo benedizione , vengono usati per il culto divino. Un esempio sono gli edifici per il culto;
2) beni temporali o comuni che vengono usati per il culto.
L’articolo 8311 del codice civile espone la disciplina del patrimonio ecclesiastico.

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