Insieme degli strumenti apprestati dalle leggi dello Stato per rendere esecutivi i provvedimenti dei tribunali ecclesiastici, ed in particolare per rendere concretamente applicabili le pene da essi inflitte.
In Italia, invece, continua ad avere una vita molto contrastata: dapprima soppresso dall’art. 17 L. 214/1871, la cd. legge delle guarentigie è stato ripristinato con l’art. 232 del Trattato Lateranense, tale norma, in base al punto 2, lett. b) del Protocollo addizionale al Nuovo Concordato del 1984, deve, però, essere intesa «in armonia coi principi costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».