Cancelliere di curia can. 482 c.j.c. (Chancellor of the curia)

Notaio ufficiale della curia diocesana il cui incarico principale consiste nel provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente e siano conservati nell’archivio [vedi Archivi diocesani] della stessa. Se si ritiene necessario il (—) può essere coadiuvato da un vice-cancelliere. La scrittura del (—) del vice-cancelliere e degli eventuali altri notai fanno pubblica fede.

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