Reliquie can. 1190 c.j.c. (Relics)

Un beato o santo lasciano di se’ parte del corpo, delle vesti e degli oggetti dette reliquie.
Le sacre reliquie non possono essere vendute e quelle insigni (corpi o parti integre del corpo) non possono essere ulteriormente trasferite in altri luoghi senza licenza della Sede Apostolica.

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