Consiste nella perdita dell’ufficio ecclesiastico e cio’ può avvenire:
1) con decreto (emanato per iscritto) della competente autorità solanto per cause gravi;
2) ipso iure al verificarsi di determinate situazioni: perdita dello stato clericale , abbandono della fede cattolica o della comunione ecclesiale, se si tenta di contrarre matrimonio, anche solo civile.
La rimozione quindi avviene non per un delitto (come avviene per la privazione), ma per il bene pubblico, cioè la salvezza delle anime.
La rimozione dei parroci prevede una particolare procedura amministrativa.