Modalità che prevede la perdita dell’ufficio ecclesiastico per chi è responsabile dei propri atti.
La rinuncia simile alle, non ha valore se indotta da timore grave ed ingiusto, da dolo, da errore sostanziale o da simonia.
Essa deve essere scritta o detta a voce davanti a due testimoni, nelle mani dell’autorità competente alla provvista dell’ufficio ecclesiastico.
I Vescovi diocesani e i parroci, dopo il settantacinquesimo anno di età, devono presentare la rinuncia all’ufficio nelle mani del Sommo Pontefice o del proprio Vescovo diocesano.