Le norme interne si adattano alle diverse norme internazionali e comunitarie in maniera diversa, comprimendosi, e restrigendo l’ambito applicativo.
In virtù del tradizionale principio «lex specialis derogat priori», i trattati e le norme comunitarie prevalgono sulle norme interne che ha valenza residuale (art. 2 L. 218/959)
Il concetto della prevalenza delle convenzioni internazionali sul diritto interno è confermato
all’art. 10 cost. che stabilisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, in questo modo è inserito nel nostro ordinamento il principio dell’adattamento automatico per l’adeguamento alle norme internazionali sia convenzionali che generali.
L’adattamento automatico delle convenzioni applicato da tutte le nazioni, crea a) il principio di uniformita del dip convenzionale in una determinata materia, alla condizione che siano in concreto in vigore, cioe la procedura ( deposito, scambio, numero minimo di ratifiche, assenza di riserve) deve essere terminata correttamente; b) un’interpretazione uniforme, armoniosa, condivisa, delle convenzioni ( artt. 31-33 della convenzione di vienna del 1969).
Nell’ipotesi di ricorso alla giustizia, la Corte di Giustizia ha la competenza esclusiva a pronunciarsi sull’applicazione uniforme dei regolamenti comunitari ( art. 234 trattato di Amsterdam).
Ipotesi di contrasto tra norme:
• convenzione/trattato/consuetudine in contrasto con norme interne italiane, prevalgono le prime (principio dell’adeguamento automatico e principio «lex specialis derogat priori»);
• norma comunitaria in contrasto con convenzione/trattato/consuetudine e norme interne degli stati membri, prevale la norma di diritto comunitario (principio della preminenza);
• convenzione/trattato/consuetudine in contrasto con convenzione/trattato/consuetudine precedenti, prevale la convenzione recente che ha abrogato le clausole precedenti ( abrogazione espressa).