Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce seconda sezione

Registro Dec.: 108/09

Registro Generale: 1519/2008

nelle persone dei Signori:

LUIGI COSTANTINI Presidente

ENRICO D’ARPE Cons.

PATRIZIA MORO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2009

Visto il ricorso 1519/2008 proposto da:

SOCIETA’ OSMAIRM SRL

rappresentata e difesa da:

QUINTO PIETRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO
contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

rappresentato e difeso da:

CORRENTE GIOVANNA

con domicilio eletto in LECCE

VICO STORTO CARITA’ VECCHIA, 3

presso MONTINARO DANIELE

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

* della nota del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 di Taranto prot. n. 4353/P in data 30/7/2008, comunicata in data 1/8/2008, con la quale è stato previsto che il tetto di spesa massimo attribuito alla Società ricorrente per l’anno 2008 venga “depotenziato della somma di Euro 443.647,19, a seguito di formalizzazione di proprio contratto d’acquisto di prestazioni di riabilitazione domiciliare, stipulato dall’A.S.L. di Brindisi, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 3/8/2007…..”; per l’annullamento di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ed ove occorra della nota dell’AUSL TA prot. 2028/P in data 31/3/2008”

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

Udito, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2009, il relatore Primo Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti Marasco in sostituzione dell’avv.Quinto per la ricorrente, Corrente per l’Azienda Sanitaria resistente.

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art.19 L.R. 9/8/2006 n. 26 e dell’art. 19 L.R. 3/8/2007 n. 25- Eccesso di potere per erronea presupposizione e per irrazionalità manifesta– Errata applicazione del D.I.E.F. Regionale per l’anno 2008 e dell’art. 5 della L.R. 19/2/2008 n.1

Considerato che con atto depositato in data 23 gennaio 2009 la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo le Aziende Sanitarie resistenti revocato i provvedimenti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti.

Ritenuto che la circostanza suindicata comporti la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ritenuti sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

Dichiara improcedibile il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2009

Dott. Luigi Costantini – Presidente

Dott.ssa Patrizia Moro – Estensore

Pubblicata il 29 gennaio 2009

N.R.G. «RegGen»

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