Registro Dec.: 108/09
Registro Generale: 1519/2008
nelle persone dei Signori:
LUIGI COSTANTINI Presidente
ENRICO D’ARPE Cons.
PATRIZIA MORO Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2009
Visto il ricorso 1519/2008 proposto da:
SOCIETA’ OSMAIRM SRL
rappresentata e difesa da:
QUINTO PIETRO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
presso
QUINTO PIETRO
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
rappresentato e difeso da:
CORRENTE GIOVANNA
con domicilio eletto in LECCE
VICO STORTO CARITA’ VECCHIA, 3
presso MONTINARO DANIELE
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
* della nota del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 di Taranto prot. n. 4353/P in data 30/7/2008, comunicata in data 1/8/2008, con la quale è stato previsto che il tetto di spesa massimo attribuito alla Società ricorrente per l’anno 2008 venga “depotenziato della somma di Euro 443.647,19, a seguito di formalizzazione di proprio contratto d’acquisto di prestazioni di riabilitazione domiciliare, stipulato dall’A.S.L. di Brindisi, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 3/8/2007…..”; per l’annullamento di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ed ove occorra della nota dell’AUSL TA prot. 2028/P in data 31/3/2008”
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Udito, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2009, il relatore Primo Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti Marasco in sostituzione dell’avv.Quinto per la ricorrente, Corrente per l’Azienda Sanitaria resistente.
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art.19 L.R. 9/8/2006 n. 26 e dell’art. 19 L.R. 3/8/2007 n. 25- Eccesso di potere per erronea presupposizione e per irrazionalità manifesta– Errata applicazione del D.I.E.F. Regionale per l’anno 2008 e dell’art. 5 della L.R. 19/2/2008 n.1
Considerato che con atto depositato in data 23 gennaio 2009 la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo le Aziende Sanitarie resistenti revocato i provvedimenti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti.
Ritenuto che la circostanza suindicata comporti la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuti sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
Dichiara improcedibile il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2009
Dott. Luigi Costantini – Presidente
Dott.ssa Patrizia Moro – Estensore
Pubblicata il 29 gennaio 2009
N.R.G. «RegGen»