Rapporto di conto corrente (v.), intrattenuto con la Banca d’Italia (v.), attraverso cui il Ministero del tesoro (v.) svolge l’attività di tesoreria.
Fino al novembre 1993 il c/c di tesoreria era uno dei tradizionali canali di creazione della base monetaria (v.). Bankitalia, infatti, era obbligata ad anticipare al Tesoro, sul predetto c/c, fino al 14% delle spese correnti e in conto capitale previste in bilancio.
Le anticipazione che esorbitassero quella percentuale venivano considerate straordinarie e la Banca d’Italia aveva il potere di non accettarle salvo provvedimenti di legge che disponessero il contrario.
Gli accordi di Maastricht (v.) del 1992 che, in previsione dell’unione economica e monetaria, hanno vietato alle banche centrali (v.) di concedere finanziamenti privilegiati allo Stato, hanno fatto venir meno ogni possibilità di anticipazione, sia ordinaria che straordinaria.
In esecuzione di quegli accordi, infatti, il Parlamento approvava la L. 483/93 che disciplina il servizio di tesoreria e proibisce alla Banca d’Italia di concedere anticipazioni al Tesoro. Quest’ultimo è stato obbligato ad accendere presso l’istituto di emissione un apposito conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria con una dotazione iniziale di 30.000 miliardi. Su tale conto sono accreditate tutte le entrate incassate dalla Banca d’Italia per lo svolgimento del servizio di tesoreria e da esso sono detratte le spese a carico dall’Istituto. Qualora il saldo mensile del conto risulti negativo (in caso, cioè, di creazione di base monetaria), il Tesoro ha l’obbligo di ricostituire entro 3 mesi il fondo. Se il saldo mensile risulta inferiore del 50% dell’ammontare del deposito, il Tesoro è tenuto, in aggiunta, a presentare una relazione giustificativa al Parlamento. Oltre a ciò, in base all’art. 6 della stessa legge, se il conto presenta saldi a debito del Tesoro, la Banca d’Italia non effettua più pagamenti per il servizio di tesoreria e applica alle sofferenze del Tesoro il tasso ufficiale di sconto.