CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 settembre 2011, n. 18929 Tributi – IVA – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CTP di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla S.r.l. P. avverso il diniego di rimborso della somma di £ 25.000.000, per l’anno 1989, che l’Ufficio IVA aveva opposto, ritenendo decorsi i termini di prescrizione. La decisione è stata confermata dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 144.43.05, depositata il 16.12.2005, ha affermato che la richiesta di documentazione, avanzata dall’Ufficio nell’anno 1995, ha implicato la riapertura dei termini di prescrizione ed il riconoscimento del diritto al rimborso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza, in base ad un unico motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado di giudizio, con compensazione delle spese. A seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Col proposto ricorso, l’Agenzia, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione è costituito da un fatto o da un atto che implica, anche tacitamente, ma inequivocabilmente, l’ammissione dell’esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere; ammissione che non può riconnettersi, prosegue la ricorrente, con la richiesta di documenti, che, in assenza di altri elementi, può esser stata fatta al fine di verificare la fondatezza della pretesa.

Rilevato, anzitutto, che il richiamo alla disciplina in tema d’imposte dirette costituisce un mero "error calami", dovendo la doglianza essere rapportata, secondo il senso del ricorso, al art. 360 cpc -a causa della violazione e falsa applicazione delle norme appena indicate-, la ricorrente ha denunciato, anche, l’incongruità della motivazione, tenuto conto della sostanza della contestazione, sopra riassunta, che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura, nonché del fatto che la configurazione della rubrica non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato (Cass., n. 3941 del 2002; 7882 del 2006; 7981 del 2007).

Così individuato il contenuto, il ricorso è fondato e va accolto. La motivazione con la quale il giudice d’appello ha riconosciuto valore interruttivo della prescrizione alla richiesta di documentazione avanzata dall’Ufficio è insufficiente e lacunosa, alla stregua del principio di diritto (Cass. n. 10342/2003, n. 12067/2004) secondo cui "perché si abbia riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione, a norma dell’art. 2944 cod. civ., occorre un atto o un fatto che implichi, anche tacitamente ma inequivocabilmente, l’ammissione dell’esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere". Nell’affermare tale principio, questa Corte ha affermato che è errata per difetto del requisito dell’univocità, l’interpretazione dei giudici di merito, secondo cui la prescrizione del credito del contribuente al rimborso di un’imposta, versata in eccedenza, è interrotta dall’invito a produrre la documentazione relativa a quel credito, avanzato dall’ufficio finanziario; potendosi ritenere, in mancanza di altri elementi, che la richiesta sia stata fatta al solo fine di verificare la fondatezza della pretesa.

La motivazione dell’impugnata sentenza, che, nel valutare la richiesta di documenti, non ha tenuto conto di ciò, si rivela sul punto, del tutto inadeguata, dovendo, dunque, procedersi a cassazione della sentenza, ed, essendo necessari nuovi accertamenti di merito -anche in relazione alla questione dell’interruzione dei termini di prescrizione, dedotta dalla Società intimata, in sede di controricorso-, rinviarsi la causa ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvedere a regolare, anche, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, spese compensate; accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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