Cassazione, sez. I, 18 ottobre 2011, n. 37719 Necessaria la convocazione del difensore se viene richiesto l’affidamento in prova?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Rileva

1. – Con decreto, deliberato l’8 ottobre 2010 e depositalo il 14 ottobre 2010, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, a termini dell’articolo 666, comma 2, c.p.p. le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e, gradatamente, di detenzione domiciliare, avanzate dal condannato M..P. , motivando: la istanza è "priva della indicazione di una effettiva residenza e dell’ambiente di inserimento lavorativo o meno"; inoltre è "incompatibile con le attuali problematiche di tossicodipendenza".

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Guido Cardello, mediante atto recante la data del 2 dicembre 2010, col quale sviluppa quattro motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente dichiara di denunziare ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale, opponendo di aver indicato nella istanza introduttiva, recante la data del 23 luglio 2010, la propria residenza in (omissis) .

2.2 – Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. mancanza di motivazione in ordine alla ulteriore istanza — non presa in considerazione dal giudice a quo — di trasferimento in ospedale.

2.3 – Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, a sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), C.P.P. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente, in relazione alla dichiarata inammissibilità delle richieste di applicazione delle misure alternative, non essendo il riferimento alla supposta tossicodipendenza, neppure accertata alla attualità, idoneo a dar conto della decisione.

2.4 – Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e) C.P.P., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità di decadenza, in relazione alla notificazione del provvedimento intempestivamente eseguita il 17 novembre 2010, dopo la scadenza del termine di cinque giorni stabilito dall’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen..

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 3 maggio 2001, obietta: nella specie fanno difetto i requisiti di legge per l’accoglimento della istanza, senza alcuno spazio di valutazione discrezionale del giudice; sicché il presidente del tribunale di sorveglianza ha il potere di dichiarare de plano la inammissibilità della richiesta del condannato.

4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

4.1 – Privo di pregio giuridico – deve premettersi – è il quarto motivo di ricorso: il termine previsto dall’articolo 666, comma 2, c.p.p. per la notificazione del decreto, non è fissato a pena di decadenza.

4.2 — Assorbente è, invero, il rilievo che la operata valutazione di incompatibilità delle condizioni di salute del condannato colla applicazione delle misure alternative invocate costituisce apprezzamento di merito, certamente non consentito in sede di delibazione planaria di inammissibilità ai sensi dell’articolo 666, comma 2, c.p.p..

4.3 – L’articolo 666 del codice di rito, richiamato dall’articolo 678 c.p.p. (salvi i casi contemplati dal secondo comma del ridetto articolo) prescrive, ai commi 3 e 4, il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’articolo 127 C.P.P., con l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.

Epperò, se il giudice della sorveglianza provvede de plano, con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 C.P.P.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell’imputato e [della] assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Sez. III, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde: Sez. I, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134; Sez. I, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047; Sez. I, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672).

4.4 — Conseguono l’annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino perché deliberi nelle forme prescritte dalla legge, a termini dell’articolo 666, commi 3, 4, 5 e 6, c.p.p..

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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