Cassazione, sez. III, 6 ottobre 2011, n. 36282 Legittimo il sequestro del garage trasformato in appartamento anche se non abitato?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 6 ottobre 2010, il Tribunale di Firenze, decidendo sull’appello del pubblico ministero, ha confermato l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale con cui era stata rigettata l’istanza di sequestro preventivo proposta dallo stesso pubblico ministero in relazione ad una ipotesi di abuso edilizio consistente nel cambio di destinazione di uso di un garage e nella realizzazione di una tettoia.

2. – Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento e lamentando, con unico motivo di impugnazione, la carenza di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo che le opere realizzate provocherebbero un aggravamento del carico urbanistico.

Considerato in diritto

3.- La doglianza è fondata e deve essere accolta.

Il Tribunale motiva il rigetto del ricorso del pubblico ministero in base alla considerazione che il mutamento di destinazione del garage ad abitazione non crea un aggravamento del carico urbanistico, perché non è stato realizzato per accogliere un nuovo nucleo familiare, ma è semplicemente finalizzato all’uso degli stessi indagati, che già occupano l’appartamento sovrastante.

L’assunto del Tribunale non è condivisibile.

4. – La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato la legittimità del sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che abbiano comportato il mutamento della destinazione d’uso, perché tale mutamento integra di per sé un aggravamento del carico urbanistico (ex multis, Sez. III, 19 aprile 2007, n. 22866; Sez. IV, 9 luglio 2010, n. 34976). Ciò che importa, infatti, non è l’intenzione dei proprietari di destinare l’immobile abusivamente modificato ad accogliere un ulteriore numero di persone, perché tale intenzione è meramente soggettiva e, perciò, irrilevante. È, invece, determinante l’oggettiva idoneità dell’immobile stesso ad ospitare più persone, perché tale idoneità è potenzialmente sufficiente a realizzare un maggiore carico sui servizi comunali, quali – ad esempio – acqua, elettricità, gas, viabilità.

Tali principi regolatori della materia vengono in rilievo anche nel caso di specie, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe dovuto escludere a priori la sussistenza dell’aggravamento del carico urbanistico sul semplice e indimostrato rilievo della destinazione soggettiva dell’immobile, ma avrebbe dovuto fornire un’adeguata motivazione circa l’idoneità oggettiva dei mutamenti realizzati a determinare un tale aggravamento.

4. – L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio al Tribunale di Firenze perché provveda ad un nuovo esame, facendo applicazione dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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