Corte di Cassazione – Sentenza n. 21864 del 2011 Licenziamento orale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Corte
letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le conclusioni del PG. dott. Carlo Destro;
esaminati gli atti,

osserva:

Con due motivi di ricorso il B. censura il solo capo b) della sentenza n. 451/2009 della Corte d’Appello di L’Aquila con il quale il Collegio Abruzzese ha riconosciuto e dichiarato l’illegittimità del licenziamento del 16.8.1999, adducendo che il provvedimento sarebbe viziato da: A) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma I. n 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 commi I e 2 cc; B) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 comma I, n. 5 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che il Giudice d’Appello avrebbe erroneamente tratto il proprio convincimento circa l’esistenza di un vero e proprio licenziamento orale, anziché di dimissioni anch’esse rassegnate oralmente dal lavoratore, per non essersi uniformato ai principi giurisprudenziali in tema di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.
A detta del ricorrente, il C. non avrebbe fornito in giudizio la benché minima prova del proprio assunto e, in assenza di tale attività probatoria, la Corte d’appello di L’Aquila non avrebbe potuto che respingere la domanda sul punto.
Sostiene, inoltre, il B, che il Giudice d’appello non avrebbe correttamente interpretato e valutato le dichiarazioni rese da alcuni testi, poste a base del proprio decisum.
Il ricorso presentato dal B. risulta manifestamente infondato.
La Corte del riesame ha motivato la propria decisione sostenendo che le prove fornite da entrambe le parti nel corso del giudizio (interrogatorio formale, prove testimoniali e documentazione allegata ai fascicoli di parte) l’hanno indotta a ritenere “sufficientemente provato che la cessazione del rapporto di lavoro inter partes sia avvenuta per effetto di una manifestazione di volontà riconducibile al datore di lavoro manifestata verbalmente e detta motivazione è priva di vizi di illegittimità.
Invero, questa Corte, nell’affrontare il problema dell’onere della prova allorquando il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza invece di dimissioni del lavoratore, ha affermato che il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art 2697, comma secondo, cod, civ. (tra le tante, Cass. n. 4760/2000: Cass. n. 6132/01).
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 30.00 oltre € 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali. IVA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 19.10.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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