LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174 Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 255 del 2-11-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del
Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, numero 2°, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, uno o piu’ decreti legislativi con i quali
provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le
disposizioni vigenti nelle materie di cui:
a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di
principi generali per le amministrazioni pubbliche;
b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita, nonche’ di quelle che siano prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il
linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo
conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e, successivamente, del parere della
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all’articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive
modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3209):
Presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e
innovazione (Brunetta) e dal Ministro per la semplificazione
normativa (Calderoli) il 12 febbraio 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS):
Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall’aula
il 2 marzo 2010, degli articoli da 1 a 13, da 15 a 24 e 26, da 28 a
30 del disegno di legge n. 3209.
Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 2 marzo 2010 con pareri delle commissioni II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 16, 17 e 30
marzo 2010; l’8, 15, 27, 28 e 29 aprile 2010; il 4, 6, 11, 12, 19, 20
e 25 maggio 2010; 14 luglio 2010.
Esaminato in aula il 17, 18 e 26 maggio 2010; l’8 giugno 2010 ed
approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2243):
Assegnato alla 1^ commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 4^,
5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e questioni regionali.
Esaminato dalla 1^ commissione, in sede referente, il 23 e 29
giugno 2010; il 15, 21 settembre 2010; il 12, 20, 21 e 26 ottobre
2010; il 2 , 3 e 9 novembre 2010; 18 gennaio 2011; 15 marzo 2011, 7
giugno 2011.
Esaminato in aula il 22 giugno 2011 ed approvato, con
modificazioni, previo stralcio degli articoli da 1 a 40 e 44 che
formano il disegno di legge n. 2243 bis e degli articoli 41 e 42 che
formano il disegno di legge n. 2243 ter, il 28 giugno 2011.
Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS-B):
Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 30 giugno 2011 con pareri delle commissioni II, V e XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 7, 12, 13,
14, 19, 21 e 28 luglio 2011.
Esaminato in aula il 14 settembre 2011 ed approvato il 15
settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *