DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 175 Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 4-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 26 delle legge 4 giugno 2010, n. 96 – legge
comunitaria 2009;
Visto l’articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – legge
comunitaria 2008;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;
Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all’alimentazione umana;
Vista la direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 che modifica la
predetta direttiva 2001/114/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Attuazione organica delle direttive
2007/61/CE e 2001/114/CE

1. Il presente decreto integra le disposizioni attuative della
direttiva 2007/61/CE e della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni
tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all’alimentazione umana.
2. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato,
parzialmente o totalmente disidratato, destinati all’alimentazione
umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte destinato ai
lattanti ed alla prima infanzia.
3. Si intende per «latte parzialmente disidratato» il prodotto
liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale
eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o
parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti,
eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente
disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l’aggiunta
di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di
estratto secco totale ottenuto dal latte.
4. Si intende per «latte totalmente disidratato» il prodotto solido
ottenuto mediante eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte
totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una
miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua e’ uguale o
inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito.
5. I prodotti di cui ai commi 3 e 4 sono commercializzati con le
denominazioni di vendita riportate nell’allegato I.
6. Ai prodotti definiti all’allegato II si applicano le
disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti
dell’allegato I cui si riferiscono.

Art. 2

Aggiunte

1. Nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, ai fini della
correzione del tenore proteico del latte, e’ consentito l’impiego
delle seguenti materie prime:
a) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle
proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte
parzialmente scremato o del latte scremato;
b) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la
materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del
latte parzialmente scremato o dal latte scremato;
c) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da
siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per
cento m/m su sostanza secca; puo’ essere anidro o contenere una
molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito di un
miscuglio di entrambi.

Art. 3

Conservazione e trattamento

1. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale, la conservazione dei
prodotti di cui all’articolo 1 si ottiene mediante:
a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT e
simili per i prodotti di cui all’allegato I, punto 1.1;
b) aggiunta di zucchero per i prodotti di cui all’allegato I, punto
1.2;
c) disidratazione per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2.
2. Per la fabbricazione dei prodotti di cui all’allegato I, punto
1.2 e’ autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantita’
aggiuntiva non superiore allo 0,03 per cento in peso.

Art. 4

Tenore proteico

1. Il tenore proteico del latte puo’ essere corretto ad un livello
minimo del 34 per cento in peso, espresso in materia secca sgrassata,
sia aggiungendo sia togliendo componenti del latte senza alterare nel
latte corretto il rapporto tra proteina del siero e caseina.

Art. 5

Etichettatura

1. Ai prodotti di cui all’articolo 1 si applica il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
2. I prodotti di cui all’articolo 1 devono riportare:
a) l’indicazione della percentuale di materia grassa del latte
espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i
prodotti di cui all’allegato I, punto 1.1, lettera d), punto 1.2,
lettera g), e punto 2, lettera d); inoltre per i prodotti di cui
all’allegato I, punto 1, la percentuale di estratto secco magro
ottenuto dal latte; queste indicazioni figurano accanto alla
denominazione di vendita;
b) per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2, destinati alla
vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di
diluizione o di ricostituzione integrate dall’indicazione del tenore
di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la
ricostituzione;
c) sull’etichettatura la dicitura «non e’ un alimento per lattanti
minori di 12 mesi» per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2;
d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi,
confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie
possono figurare solo sull’imballaggio globale, ad eccezione della
denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole
unita’.
3. Le denominazioni di vendita di cui all’allegato I sono riservate
ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel
commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i
medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le
denominazioni di cui all’allegato II, alle condizioni e con le
espressioni linguistiche ivi indicate.

Art. 6

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:
a) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n.
514.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile
1974, n. 138.

Art. 7 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all’allegato I e all’allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all’articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell’articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, e’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.

Art. 8

Modificazioni tecniche degli allegati

1. Modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati
annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive
comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta,
intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso
del predetto termine.

Art. 9 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 8 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Romani, Ministro dello sviluppo economico Frattini, Ministro degli affari esteri Palma, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fazio, Ministro della salute Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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