DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 176 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 258 del 5-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque
minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle
esportazioni in Paesi terzi.

Art. 2

Definizione e caratteristiche di un’acqua minerale naturale

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo
origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o
piu’ sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche
igieniche particolari e, eventualmente, proprieta’ favorevoli alla
salute.
2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque
potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore
in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per
taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di
inquinamento.
3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate
sul piano:
a) geologico ed idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico;
d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.
4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche
essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti
alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali, anche in seguito
ad eventuali variazioni di portata.

Art. 3

Criteri di valutazione

1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita’, sono determinati i criteri di valutazione delle
caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all’articolo 2,
secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della
direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita’, si procedera’ all’aggiornamento delle
prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui al
comma 1 al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso
tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive
emanate dalla Comunita’ europea in materia.

Art. 4

Domanda di riconoscimento

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale
naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve
essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa
conoscenza dell’acqua minerale naturale, che contenga, in
particolare, gli elementi di valutazione di cui all’articolo 2, comma
3, lettere a), b), c) ed eventualmente d).
2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione
della sorgente, la localita’ ove essa sgorga, la denominazione
attribuita all’acqua minerale ai sensi del comma 1 dell’articolo 10,
l’eventuale trattamento dell’acqua minerale naturale mediante le
operazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Il riconoscimento e’ richiesto dal titolare di concessione o
sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle
autorita’ competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in
materia.

Art. 5 Riconoscimento 1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita’, provvede sulla domanda di cui all’articolo 4. 2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche’ le eventuali proprieta’ favorevoli alla salute dell’acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l’eventuale trattamento tra quelli di cui all’articolo 8, comma 1, lettere c) e d). 3. Il decreto di riconoscimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Art. 6

Autorizzazione alla utilizzazione

1. L’utilizzazione di una sorgente d’acqua minerale naturale,
riconosciuta come tale ai sensi dell’articolo 4 , e’ subordinata
all’autorizzazione regionale.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata previo accertamento che gli
impianti destinati all’utilizzazione siano realizzati in modo da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all’acqua le
proprieta’, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla
sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).
3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al
Ministero della salute.

Art. 7 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all’acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; d) l’eventuale trattamento dell’acqua, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

Art. 8

Operazioni consentite e operazioni non consentite
su un’acqua minerale naturale

1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende
modificato dalle seguenti operazioni:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica,
approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del
ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione,
eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale
trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua
in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le
sue proprieta’;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo, nonche’
dell’arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento
con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non
comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei
componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue
proprieta’;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli
menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non
comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei
componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue
proprieta’;
e) eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera
mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche’ incorporazione o
reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita’, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di
utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d),
secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
3. E’ consentita l’aggiunta di anidride carbonica, in conformita’
alla vigente normativa in materia di additivi alimentari.
4. E’ vietato sottoporre l’acqua minerale naturale ad operazioni
diverse da quelle previste nel comma 1. In particolare sono vietati i
trattamenti di potabilizzazione, l’aggiunta di sostanze battericide o
batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di
modificare il microbismo dell’acqua minerale naturale.

Art. 9 Caratteristiche microbiologiche 1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un’acqua minerale naturale e’ conforme al suo microbismo normale ed e’ prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. La determinazione della carica microbica totale dell’acqua alla sorgente deve essere effettuata a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore. 2. I valori risultanti da detta determinazione non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22°C in 72 ore e 5 per ml a 37°C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime. 3. Dopo l’imbottigliamento, tale tenore non puo’ superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22°C, in 72 ore, e 20 per millilitro a 37°C in 24 ore. Il tenore suddetto e’ misurato nelle 12 ore successive all’imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l’acqua e’ mantenuta a una temperatura di 4°C ± 1°C. 4. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un’acqua minerale naturale deve essere esente da: a) parassiti e microrganismi patogeni; b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato; c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato; d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato. 5. Nella fase della commercializzazione, fatto salvo il comma 2: a) il tenore totale di microrganismi dell’acqua minerale naturale puo’ risultare soltanto dall’evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente; b) l’acqua minerale naturale non puo’ presentare difetti dal punto di vista organolettico.

Art. 10 Denominazione 1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali. 2. Il nome di una determinata localita’ puo’ fare parte della denominazione di un’acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale localita’. 3. E’ vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale. 4. Non e’ consentita alcuna variazione di denominazione di un’acqua minerale naturale con la denominazione di un’altra acqua minerale naturale, salvo che di quest’ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un’acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.

Art. 11

Modalita’ di utilizzazione

1. E’ vietato il trasporto dell’acqua minerale naturale a mezzo di
recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.
2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque
minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura
tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di
fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono
essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Art. 12

Etichettatura

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali
debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le
seguenti menzioni:
1) «totalmente degassata», se l’anidride carbonica libera
presente alla sorgente e’ stata totalmente eliminata;
2) «parzialmente degassata», se l’anidride carbonica libera
presente alla sorgente e’ stata parzialmente eliminata;
3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di
anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o
giacimento, e’ superiore a quello della sorgente;
4) «aggiunta di anidride carbonica», se all’acqua minerale
naturale e’ stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla
stessa falda o giacimento;
5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il
tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e’ uguale
a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione
di una quantita’ di anidride carbonica, proveniente dalla stessa
falda o giacimento dell’acqua minerale, pari a quella liberata nel
corso delle operazioni che precedono l’imbottigliamento, nonche’
delle tolleranze tecniche abituali;
b) la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della
sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di piu’
sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa;
c) l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle
analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla
lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state
effettuate;
e) il contenuto nominale;
f) il titolare del provvedimento di cui all’articolo 6;
g) il termine minimo di conservazione;
h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto
previsto all’articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere c) e d);
l) le eventuali controindicazioni.
2. Possono inoltre essere riportate una o piu’ delle seguenti
indicazioni:
a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore
dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e’
superiore a 500 mg/l;
b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato
come residuo fisso a 180°C, non e’ superiore a 50 mg/l;
c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato
come residuo fisso a 180°C, e’ superiore a 1500 mg/l;
d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato e’
superiore a 600 mg/l;
e) «solfata», se il tenore dei solfati e’ superiore a 200 mg/l;
f) «clorurata», se il tenore di cloruro e’ superiore a 200 mg/l;
g) «calcica», se il tenore di calcio e’ superiore a 150 mg/l;
h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio e’ superiore a 50 mg/l;
i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro e’
superiore a 1 mg/l;
l) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro
bivalente e’ superiore a 1 mg/l;
m) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera e’
superiore a 250 mg/l;
n) «sodica», se il tenore di sodio e’ superiore a 200 mg/l;
o) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del
sodio e’ inferiore a 20 mg/l;
p) «microbiologicamente pura».
3. Sulle etichette puo’ inoltre essere riportata una designazione
commerciale diversa dalla denominazione dell’acqua minerale naturale,
a condizione che:
a) la denominazione dell’acqua minerale naturale sia riportata
con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo
il carattere piu’ grande utilizzato per l’indicazione della
designazione commerciale;
b) se detta designazione commerciale e’ diversa dalla
denominazione del luogo di utilizzazione dell’acqua minerale
naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con
caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il
carattere piu’ grande utilizzato per l’indicazione della designazione
commerciale;
c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita’
diverse da quella dove l’acqua minerale naturale viene utilizzata o
che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni
commerciali diverse.
4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali
possono infine essere riportate una o piu’ delle seguenti
indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell’acqua
minerale naturale:
a) puo’ avere effetti diuretici;
b) puo’ avere effetti lassativi;
c) indicata per l’alimentazione dei lattanti;
d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;
e) stimola la digestione o menzioni analoghe;
f) puo’ favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe;
g) altre menzioni concernenti le proprieta’ favorevoli alla
salute dell’acqua minerale naturale, sempreche’ dette menzioni non
attribuiscano all’acqua minerale naturale proprieta’ per la
prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
h) le eventuali indicazioni per l’uso.
5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la
superiorita’ dell’acqua minerale naturale rispetto ad altre acque
minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
6. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di cui
all’articolo 6 di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni le
analisi previste dal comma 1, lettera c), che dovranno essere inviate
ai competenti organi regionali prima di procedere all’aggiornamento
delle etichette.
7. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, provvede con proprio decreto ad adeguare le
disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate
in materia di etichettatura dalla Comunita’ europea.

Art. 13 Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche 1. E’ consentita l’utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 14 Importazione di acque minerali naturali 1. E’ consentita l’importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall’autorita’ competente di un altro Stato membro dell’Unione europea o dal Ministero della salute, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea. 2. Per il riconoscimento di un’acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5; in tale caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 purche’ l’autorita’ competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 3. Il periodo di validita’ del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo’ essere superiore ai cinque anni, con possibilita’ di rinnovo subordinato all’accertamento che l’acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti. 4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

Art. 15

Rapporti intracomunitari

1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che
un’acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni
adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la
salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o piu’ Stati
membri della Unione europea, il Ministero della salute puo’
temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la
commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la
Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi
della decisione; puo’ richiedere, altresi’, allo Stato membro che ha
riconosciuto l’acqua, tutte le informazioni relative al
riconoscimento della stessa nonche’ i risultati dei controlli
periodici.
2. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta di qualsiasi
Stato membro o della Commissione europea, tutte le informazioni
relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui
commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel
territorio di un altro Stato membro, nonche’ i risultati dei
controlli periodici.

Art. 16

Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli
eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere c) e
d), e sul commercio delle acque minerali naturali e’ esercitata dagli
organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o
loro consorzi, attraverso le unita’ sanitarie locali.
2. Il personale incaricato della vigilanza puo’ procedere in
qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque
parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove
si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo,
le acque minerali naturali.
3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita’ nell’uso delle
autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva
l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica,
ne informano i competenti organi della propria regione i quali
provvederanno affinche’ il titolare dell’autorizzazione sia diffidato
ad eliminare le cause di irregolarita’.
4. Trascorso invano il termine fissato per l’eliminazione delle
cause di irregolarita’, l’autorizzazione puo’ essere sospesa o, nei
casi piu’ gravi, revocata.
5. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della
salute, che provvede ad informarne la Commissione europea.
6. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un’acqua
minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell’Unione
europea, non e’ conforme alle disposizioni del presente decreto o
presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l’adozione
di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno
immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi
dei provvedimenti adottati.

Art. 17

Applicabilita’ delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio
delle acque minerali naturali, assoggettata alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, per quanto concerne
le modalita’ da osservare per le denunce all’autorita’ sanitaria e
giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute
pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto
compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 18

Acque potabili condizionate

1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle
sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli
esercizi di ristorazione, e’ vietato l’uso sia sulle confezioni,
sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita’, sotto
qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o
di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano
ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare
e’ vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».

Art. 19

Pubblicita’

1. Nella pubblicita’, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali
naturali, e’ vietato fare riferimento a caratteristiche o proprieta’
che l’acqua minerale naturale non possegga.
2. La pubblicita’ delle acque minerali naturali e’ sottoposta alla
preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle
menzioni relative alle proprieta’ favorevoli alla salute, alle
indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui all’articolo
12.
3. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad
un’acqua minerale naturale proprieta’ per la prevenzione, la cura o
la guarigione di una malattia umana.
4. Nella pubblicita’, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali
naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa
dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione e’ vietato
usare espressioni o segni che possano indurre in errore il
consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua
utilizzazione.

Art. 20

Definizione e caratteristiche

1. Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al
consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente,
che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano
da una sorgente con una o piu’ emergenze naturali o perforate.
2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla
base dei seguenti criteri:
a) geologico e idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico.
3. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera
a), ad esclusione della mineralizzazione della falda, e’ effettuata
secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali.
4. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera
b), e’ effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.
5. Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti
microbiologici di cui all’articolo 9.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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