DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011, n. 178 Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione…

…conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del 9-11-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in
particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, n. 2159/2011, espresso nell’Adunanza del 27 luglio
2011;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione ed il
Ministro per la semplificazione normativa;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi
di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere
promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori
a 90 giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. Restano abrogate le tabelle di cui al decreto ministeriale del 5
gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione
del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo
all’attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di procedimento amministrativo.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 8 settembre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 290

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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