Corte Costituzionale, Sentenza n. 282 del 2011, in tema di conflitto di attribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 2-11-2011

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28
ottobre 2009 (doc. IV-ter n. 10-A), relativa alla insindacabilita’,
ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dall’onorevole Carmine Santo Patarino nei confronti
del dottor Nicola Putignano, promosso dal Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto, con ricorso
notificato il 30 marzo 2011, depositato presso la cancelleria il 26
aprile 2011 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2010, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice
relatore Giorgio Lattanzi;
udito l’avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato presso la cancelleria il 7 giugno
2010 (confl. pot. amm. n. 5 del 2010) il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Taranto ha promosso conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato e ha chiesto a questa Corte di
dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati di affermare che
i fatti per i quali e’ in corso procedimento penale nei confronti di
Carmine Santo Patarino, per il delitto di cui all’art. 595 del codice
penale nei confronti di Nicola Putignano, concernono opinioni
espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, e di
annullare conseguentemente la deliberazione che la medesima Camera
aveva adottato il 28 ottobre 2009 recependo la proposta della Giunta
per le autorizzazioni a procedere di «dichiarare che i fatti per i
quali e’ in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal
deputato Patarino nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi del
primo comma dell’art. 68 della Costituzione».
Il ricorrente rileva che la condotta ascritta all’on. Patarino
consiste nell’avere, con denuncia presentata alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto, accusato Nicola
Putignano sia «di aver inviato al Sindaco di Castellaneta una lettera
raccomandata contenente "intimidazioni minacciose", che dovevano
essere interpretate come rivolte "ad estorcere provvedimenti
amministrativi"» in favore del medesimo Putignano, sia di pretendere
di «ottenere con minacce tutto quanto torna utile al gruppo da lui
rappresentato»; l’on. Patarino avrebbe inoltre accusato il Putignano
«di non gradire che da parte degli amministratori vi fosse il
rispetto della legge e la trasparenza, essendo lo stesso ed il gruppo
di "Nuova Concordia" abituati da sempre a fare il buono ed il cattivo
tempo per il loro interesse aziendale».
Nella denuncia sarebbero state presenti «altre numerose
espressioni rivolte a screditare e squalificare la condotta» del
Putignano, anche «nella qualita’ di amministratore del gruppo "Nuova
Concordia", in specie per quanto relativo al rapporto tra lo stesso e
l’amministrazione comunale di Castellaneta».
Cio’ posto, poiche’ «il mero "contesto politico" o, in ogni modo,
l’attinenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, non
connot[erebbero] di per se’ le dichiarazioni come espressive della
funzione parlamentare» e poiche’ dalla relazione della Giunta per le
autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati non emergerebbe
alcun atto tipico della funzione parlamentare, cui ricondurre la
denuncia che si assume diffamatoria, il ricorrente ritiene che le
dichiarazioni oggetto del procedimento penale non siano riferibili
alla funzione parlamentare dell’on. Patarino.
2. – Il conflitto e’ stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 87 dell’11 marzo 2011. A seguito di essa il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Taranto ha notificato il ricorso e
l’ordinanza alla Camera dei deputati in data 30 marzo 2011 e in data
26 aprile 2011 ha depositato tali atti, con la prova dell’avvenuta
notificazione.
3. – Nel costituirsi in giudizio la Camera dei deputati ha
chiesto alla Corte di dichiarare l’inammissibilita’ del conflitto o,
in subordine, di rigettare il ricorso.
3.1. – La Camera ricostruisce il «prolungato conflitto fra l’ex
senatore Nicola Putignano e il deputato, nonche’ consigliere comunale
di Castellaneta (Taranto), Carmine Santo Patarino, in merito alla
realizzazione di infrastrutture turistiche nell’area della stessa
Castellaneta, in cui il Putignano era impegnato nel ruolo di
presidente del consiglio di amministrazione di un importante gruppo
imprenditoriale». Alla denuncia-querela presentata nel 2004 dall’on.
Patarino faceva seguito la controdenuncia del Putignano, che dava
origine alle imputazioni, nei confronti del primo, di calunnia e di
diffamazione. Ritenendo eccepita l’insindacabilita’ di cui all’art.
68, primo comma, Cost. per la sola accusa di diffamazione, il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto aveva condannato
l’on. Patarino per il reato di calunnia, mentre aveva rimesso alla
Camera dei deputati, ex art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, la
valutazione sull’insindacabilita’ delle opinioni che avevano formato
oggetto del capo di imputazione relativo alla diffamazione. Con la
deliberazione del 28 ottobre 2009, all’origine del presente
conflitto, l’Assemblea della Camera ha dichiarato che i fatti
esaminati dall’Autorita’ giudiziaria procedente (ivi compresi quelli
relativi all’imputazione per calunnia) concernevano opinioni espresse
dal deputato Patarino nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi
dell’art. 68, primo comma, Cost.
3.2. – Cio’ premesso, la Camera dei deputati eccepisce
l’inammissibilita’ dell’atto introduttivo del conflitto per
violazione dell’art. 24, comma 1, delle Norme integrative dei giudizi
davanti alla Corte costituzionale, sotto il profilo
dell’insufficiente esposizione delle «ragioni del conflitto»: non
verrebbero compiutamente menzionate le dichiarazioni del parlamentare
ritenute lesive e oggetto dell’imputazione e, piu’ in generale, il
thema decidendum sarebbe prospettato in modo carente, se non
addirittura contraddittorio. Nel ricorso sarebbero rinvenibili solo
alcune parole («intimidazioni minacciose» e «estorcere provvedimenti
amministrativi») e una breve frase di senso compiuto («pretendeva di
poter ottenere con minacce tutto quanto torna utile al gruppo da lui
rappresentato»), attribuite all’on. Patarino. Secondo la Camera
«l’esiguita’ di tali enunciati – unita al fatto che essi non sono
neppure cronologicamente contestualizzati nella descrizione della
complessa ed articolata vicenda che ha dato origine al conflitto
(…) – rende con tutta evidenza non soddisfatto l’onere, facente
capo all’Autorita’ giudiziaria ricorrente, di riportare
"compiutamente", "puntualmente" ed "in modo esatto ed obiettivo", le
dichiarazioni asseritamente offensive addebitate al parlamentare».
Richiamato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale
secondo cui non e’ consentita la sostituzione delle espressioni
ritenute offensive con una libera rielaborazione ad opera
dell’autorita’ giudiziaria ricorrente, la Camera dei deputati rileva,
per un verso, che anche nella parte finale del ricorso e’ omessa
l’adeguata specificazione delle affermazioni del parlamentare e, per
altro verso, che sarebbe incerta la stessa individuazione del
procedimento in relazione al quale e’ sorto il conflitto. La Corte
costituzionale non sarebbe messa in condizione di accertare se
sussista il nesso funzionale tra le frasi incriminate, non
compiutamente individuabili, e l’attivita’ parlamentare tipica, di
cui le frasi stesse potrebbero costituire la divulgazione esterna.
3.3. – Nel merito, la Camera dei deputati rimarca l’infondatezza
del ricorso per conflitto di attribuzione. Anche sulla base di alcuni
documenti allegati (due articoli di giornale e una lettera dell’on.
Patarino al coordinatore provinciale del Genio civile), la resistente
sottolinea il ruolo di attivo rappresentante della comunita’ di
Castellaneta svolto dall’on. Patarino, il suo impegno politico per la
tutela del territorio e l’attenzione con la quale ha seguito alcune
rilevanti iniziative imprenditoriali del gruppo societario facente
capo all’ex senatore Nicola Putignano: tali iniziative avrebbero
creato una forte conflittualita’ con associazioni ambientalistiche,
agricoltori e abitanti del territorio, che lamenterebbero
l’applicazione di tariffe dell’acqua piu’ elevate rispetto a quanto
stabilito negli accordi di programma intervenuti tra le
amministrazioni locali. Nel contesto di un impegno dell’on. Patarino
volto alla tutela della legalita’ dell’azione amministrativa
andrebbero interpretati, secondo la resistente, i fatti all’origine
del conflitto, relativi all’attivita’ imprenditoriale del Gruppo
Putignano e caratterizzati dal «braccio di ferro» con
l’amministrazione comunale sulla richiesta di nuovi provvedimenti
autorizzatori e da un conflitto con la cittadinanza sulla gestione
del servizio idrico.
Questi fatti, nella prospettazione della Camera dei deputati,
sarebbero all’origine delle frasi ritenute calunniose e diffamatorie,
che costituirebbero divulgazione di precedente attivita’ parlamentare
dell’on. Patarino e piu’ specificamente «la sostanziale riproduzione,
extra moenia, del contenuto di asserzioni presenti, innanzitutto, nel
documento», consultabile in un sito internet, «presentato alla
Presidenza della Camera dei deputati il 30 giugno 2003» dall’on.
Patarino quale interrogazione parlamentare, dalla quale emergeva un
contrasto tra il Comune di Castellaneta e il Gruppo Putignano
sull’uso delle risorse idriche. La Camera dei deputati richiama
inoltre l’interrogazione a risposta scritta n. 4/535, presentata il 2
agosto 2001, nella quale l’on. Patarino denunciava collegamenti tra
gli amministratori del Comune di Castellaneta e la criminalita’
organizzata e segnalava la richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti di vari imputati per abuso d’ufficio in favore della Nuova
Concordia s.r.l., che faceva parte del Gruppo Putignano.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di
Taranto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 28 ottobre
2009 (doc. IV-ter n. 10-A), con la quale e’ stata dichiarata
l’insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Carmine Santo
Patarino, per le quali pende procedimento penale nei suoi confronti
per il delitto previsto dall’art. 595 cod. pen., opinioni
rappresentate dalle dichiarazioni contenute in una denuncia-querela
presentata dal parlamentare nei confronti di Nicola Putignano.
2. – Preliminarmente, deve essere confermata l’ordinanza n. 87
del 2011, con la quale questa Corte ha ritenuto l’esistenza della
materia di un conflitto, sussistendone i requisiti soggettivo ed
oggettivo.
3. – Il ricorso e’ inammissibile.
E’ consolidato, nella giurisprudenza costituzionale, l’indirizzo
secondo cui «il ricorso con il quale l’autorita’ giudiziaria propone
il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione, deve rispettare il principio di completezza ed
autosufficienza. Tale principio impone all’autorita’ giudiziaria
l’onere di indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla
Corte costituzionale di valutarne la fondatezza, raffrontando le
dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare con il contenuto di
atti tipici della sua funzione» (sentenza n. 31 del 2009; nello
stesso senso, le sentenze n. 163 del 2008 e n. 271 del 2007).
Nel caso di specie, la descrizione della condotta ascritta
all’on. Patarino e’ avvenuta attraverso la sintetica esposizione di
alcune parti della denuncia dallo stesso presentata alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto: il
Patarino avrebbe accusato, denigrandolo, il Putignano, «di aver
inviato al Sindaco di Castellaneta una lettera raccomandata
contenente "intimidazioni minacciose", che dovevano essere
interpretate come rivolte "ad estorcere provvedimenti
amministrativi"» in favore del medesimo Putignano; di pretendere «di
poter ottenere con minacce tutto quanto torna utile al gruppo da lui
rappresentato»; di «non gradire che da parte degli amministratori vi
fosse il rispetto della legge e la trasparenza, essendo lo stesso ed
il gruppo di "Nuova Concordia" abituati da sempre a fare il buono ed
il cattivo tempo per il loro interesse aziendale». Si tratta di
un’esposizione che riproduce in modo molto limitato le dichiarazioni
del parlamentare, facendo leva, in larga misura, su una loro
rielaborazione operata dallo stesso ricorrente, che non le inserisce
nel contesto complessivo rappresentato dalla denuncia. Il ricorrente
fa inoltre un generico riferimento ad «altre numerose espressioni
rivolte a screditare e squalificare la condotta» del Putignano, anche
«nella qualita’ di amministratore del gruppo "Nuova Concordia", in
specie per quanto relativo al rapporto tra lo stesso e
l’amministrazione comunale di Castellaneta».
La descrizione, in termini peraltro molto frammentari, solo di
alcune delle affermazioni dell’on. Patarino e il riferimento, privo
di qualsiasi ulteriore specificazione, ad «altre numerose
espressioni» rivolte a screditare e squalificare la condotta del
Putignano, che sarebbero contenute nella denuncia, sono inidonei ad
offrire «una compiuta esposizione dei fatti» (sentenza n. 79 del
2005), tale da descrivere «il reale contenuto delle dichiarazioni
attribuite al deputato, oggetto della delibera di insindacabilita’»
(sentenza n. 302 del 2007). Il ricorrente ha operato una propria,
parziale, sintesi delle dichiarazioni del parlamentare ritenute
diffamatorie e tale modalita’ espositiva «non permette di apprezzare
al giusto quelle rilevanti ai fini della corretta valutazione del
significato complessivo delle stesse e, quindi, di accertare il nesso
funzionale con atti parlamentari tipici di cui esse possano
eventualmente costituire sostanziale divulgazione» (sentenza n. 246
del 2007).
Il ricorso, pertanto, non consentendo di valutare quale sia
l’«effettiva condotta» (sentenza n. 223 del 2009) ascrivibile al
parlamentare, deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
fra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale ordinario di Taranto nei confronti della Camera
dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Lattanzi

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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