DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 208 Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 16-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed, in
particolare, gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ed, in
particolare, l’articolo 13;
Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al
sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16
aprile 2008, recante criteri per l’individuazione delle notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita’, delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell’ambito dei singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei
criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica,
nonche’ dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 23 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’interno, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) codice: codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) materiale militare: materiale specificatamente progettato o
adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma,
munizioni o materiale bellico;
c) materiale sensibile, lavori sensibili e servizi sensibili:
materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano,
richiedono o contengono informazioni classificate ai sensi della
legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7;
d) informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale,
a prescindere da forma, natura o modalita’ di trasmissione, alla
quale e’ stato attribuito un determinato livello di classificazione
di sicurezza o un livello di protezione e che, nell’interesse della
sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124,
concernente il sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, richieda
protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione,
divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non
autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;
e) governo: il governo statale, regionale o locale di uno Stato
membro o di un Paese terzo;
f) crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese
terzo nella quale si e’ verificato un evento dannoso che superi
chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e
in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la
salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori
immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per
la popolazione. Si considerano «crisi» anche le situazioni in cui il
verificarsi di un siffatto evento dannoso e’ considerato imminente. I
conflitti armati e le guerre sono considerati «crisi»;
g) ciclo di vita: tutte le possibili fasi relative ad un
prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale,
produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione,
logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi
comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto,
integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli
altri servizi connessi al progetto originario;
h) ricerca e sviluppo: tutte le attivita’ comprendenti la ricerca
di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale il quale
comprende l’attivita’ basata sulle conoscenze esistenti ottenute
dalla ricerca e dall’esperienza pratica, in vista dell’inizio della
produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in
atto di nuovi processi, sistemi e servizi o di migliorare
considerevolmente quelli che gia’ esistono. Lo sviluppo sperimentale
puo’ comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a
dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un
nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo.
«Ricerca e sviluppo» non comprende la costruzione e la qualificazione
di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale,
progettazione o produzione industriale;
i) procedure ristrette: le procedure alle quali ogni operatore
economico puo’ chiedere di partecipare ed in cui possono presentare
un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni
appaltanti, con le modalita’ stabilite dal presente decreto;
l) contratti sotto soglia: i contratti il cui valore stimato al
netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ inferiore alle
soglie di cui all’articolo 10 e che non rientrano nel novero dei
contratti esclusi;
m) sicurezza degli approvvigionamenti: la capacita’ dello Stato
di garantirsi l’acquisizione di forniture e servizi di cui
all’articolo 2, in quantita’ tali da permettere l’assolvimento dei
propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza;
n) documentazione dell’appalto: include bandi di gara, capitolati
d’oneri, documenti descrittivi e di supporto;
o) contratti di servizi: i contratti diversi da quelli
riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui agli allegati I e II;
p) lavori e servizi per fini specificatamente militari: i lavori
e i servizi del Ministero della difesa, necessari per l’espletamento
dell’attivita’ operativa delle Forze armate, in Italia e all’estero,
comprese l’attivita’ logistica e l’attivita’ addestrativa connesse a
esigenze operative all’estero.
2. Ove compatibili o non derogate, si applicano le definizioni di
cui all’articolo 3 del codice.

Art. 2 Finalita’ e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto: a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; e) lavori e servizi per fini specificatamente militari; f) lavori e servizi sensibili.

Art. 3

Principi e disciplina applicabile

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
avviene nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del codice
tenuto conto della specificita’ dell’approvvigionamento dei materiali
nei settori della difesa e sicurezza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice. Per i
lavori relativi ai beni culturali si applicano comunque le
disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I
riferimenti agli allegati II A, II B e VIII del codice devono
intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II e
III del presente decreto.
3. Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
di cui alla parte III del codice, si applicano le disposizioni del
presente decreto.
4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del codice,
il termine dilatorio di cui all’articolo 11, comma 10, del codice,
non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 10-bis del
citato articolo 11, anche nei casi in cui il presente decreto non
prescriva la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 4

Regolamenti

1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari
esteri, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze, acquisito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta,
e’ definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni
concernenti le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c)
ed e), limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina
speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di
cui agli articoli 5 e 196 del codice.
2. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari
esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della
giustizia, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle politiche agricole forestali e alimentari, dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, acquisito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta,
e’ definita la disciplina esecutiva e attuativa concernente le
materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed f),
limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale
rispetto a quella contenuta nel regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice.

Art. 5 Contratti misti – Aggiudicazione 1. I contratti aventi come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell’ambito di applicazione del presente decreto e in parte in quello del codice sono aggiudicati in conformita’ al presente decreto, purche’ l’aggiudicazione dell’appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 2. I contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi che per una parte rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, mentre per un’altra parte non rientrano ne’ nell’ambito di applicazione del presente decreto, ne’ in quello del codice, non sono soggetti ne’ alla disciplina del presente decreto ne’ a quella del codice, purche’ l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 3. La decisione di aggiudicare un contratto unico non puo’, tuttavia, essere presa al fine di escludere contratti dall’applicazione del presente decreto o del codice.

Art. 6

Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni

1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa
internazionale conclusi tra l’Italia e uno o piu’ Stati membri, tra
l’Italia e uno o piu’ Paesi terzi o tra l’Italia e uno o piu’ Stati
membri e uno o piu’ Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa
internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un
Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione
internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita’; non si
applica altresi’ a contratti che devono essere aggiudicati da una
stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita’ a
tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresi’ ai seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di
cui all’elenco adottato dal Consiglio della Comunita’ europea con la
decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente
militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie
alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l’applicazione delle disposizioni del
presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire
informazioni la cui divulgazione e’ considerata contraria agli
interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del
provvedimento di segretazione;
c) ai contratti per attivita’ d’intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di
cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente
dall’Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo
prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del
ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto
programma di cooperazione unicamente tra l’Italia e uno o altri Stati
membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l’incidenza
della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del
programma, l’accordo di ripartizione dei costi nonche’, se del caso,
la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse
civili, quando le forze operano al di fuori del territorio
dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi
con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; a tal
fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli
di cui all’articolo 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la
locazione, quali che siano le relative modalita’ finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti
diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro
governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o
lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
l) ai contratti d’impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
benefici appartengono esclusivamente all’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio
della sua attivita’, a condizione che la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o
appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo’ essere utilizzata allo scopo
di non applicare le disposizioni del presente decreto.

Art. 7 Norme applicabili ai contratti di servizi 1. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all’articolo 2 ed elencati nell’allegato I sono aggiudicati in conformita’ al presente decreto. 2. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all’articolo 2 ed elencati nell’allegato II sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24. 3. I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui all’articolo 2 ed elencati sia nell’allegato I sia nell’allegato II sono aggiudicati in conformita’ al presente decreto, allorche’ il valore dei servizi elencati nell’allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.

Art. 8

Principi relativi ai contratti esclusi

1. L’affidamento dei contratti esclusi in parte dall’applicazione
del presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3, avviene
nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’,
parita’ di trattamento, trasparenza, proporzionalita’. Per i
contratti che, ai sensi dell’articolo 7, applicano unicamente gli
articoli 23 e 24, l’affidamento e’ preceduto dall’invito ad almeno
cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.
2. I principi di cui al comma 1, primo periodo, si applicano
altresi’ all’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione del
presente decreto ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere e), f),
h), i), l) ed m).
3. Le stazioni appaltanti stabiliscono se e’ ammesso o meno il
subappalto e, in caso affermativo, le relative condizioni di
ammissibilita’. Qualora le stazioni appaltanti consentono il
subappalto, si applica la disciplina di cui all’articolo 118 del
codice.

Art. 9

Norme di organizzazione

1. La disciplina di cui all’articolo 196, comma 8, del codice, si
applica anche ai contratti di cui al presente decreto, stipulati
dall’amministrazione della difesa.
2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui
all’articolo 2, lettere a), c) ed e), sono redatti e pubblicati con
le modalita’ indicate dall’articolo 128, comma 11, del codice. Detti
programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti
relative ai contratti esclusi di cui all’articolo 6.

Art. 10 Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria 1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ pari o superiore alle soglie seguenti: a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi; b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori. 2. Ai fini del calcolo del valore stimato di cui al comma 1 si applica l’articolo 29 del codice, con esclusione del comma 12, lettera a.2).

Art. 11

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne’ possono essere
affidatari di subappalti, ne’ ausiliari ai sensi dell’articolo 49 del
codice, ne’ stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano
in una delle condizioni di cui all’articolo 38 del codice.
2. Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c), del
codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle
attivita’ terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a
commettere uno o piu’ reati terroristici o reati connessi alle
attivita’ terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della
decisione quadro 2002/475/GAI.
3. Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera f), del
codice, e’ incluso tra i casi di errore grave la violazione degli
obblighi in materia di sicurezza dell’informazione o di sicurezza
dell’approvvigionamento in occasione di un appalto precedente.
4. Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del
codice, elementi indicativi ai fini dell’esclusione dell’unicita’ del
centro decisionale possono essere, tra gli altri, l’autonomia
gestionale della politica commerciale e l’autonoma disponibilita’
delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza.
5. Sono altresi’ esclusi i soggetti privi dell’affidabilita’
necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato.
L’assenza di tale affidabilita’ viene preventivamente accertata con
qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.

Art. 12 Capacita’ tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita’ tecniche dei concorrenti puo’ essere fornita, oltre che nei modi indicati dall’articolo 42 del codice, nei seguenti modi: a) descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita’, nonche’ degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprieta’ intellettuale; b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilita’, del materiale, dell’equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento, con un’indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell’Unione, di cui dispone l’operatore economico per eseguire l’appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell’appalto. 2. Con riferimento all’articolo 42, comma 1, lettera a), del codice, l’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati si riferisce agli ultimi cinque anni.

Art. 13 Sicurezza dell’informazione 1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacita’ loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell’appalto da parte della stazione appaltante, in conformita’ alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore. 2. A tale fine, la stazione appaltante precisa nella medesima documentazione le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell’informazione, i quali possono riguardare: a) l’impegno dell’offerente e dei subappaltatori gia’ individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell’appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell’appalto, in conformita’ alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; b) l’impegno dell’offerente ad ottenere l’impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappaltera’ durante l’esecuzione dell’appalto; c) le informazioni sufficienti sui subappaltatori gia’ individuati, che consentano all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacita’ necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attivita’ di subappalto; d) l’impegno dell’offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto; e) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell’impiego dei beni, servizi o lavori e della finalita’ dell’appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. 3. La stazione appaltante puo’, se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data di apertura delle offerte presentate.

Art. 14

Sicurezza dell’approvvigionamento

1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell’appalto
i requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento ritenuti
necessari in relazione all’oggetto dell’appalto. Tali requisiti
possono riguardare:
a) la capacita’ dell’offerente di onorare i suoi obblighi in
materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e
servizi oggetto del contratto;
b) l’organizzazione e ubicazione della catena di
approvvigionamento dell’offerente, ai fini del presente articolo;
c) la predisposizione e mantenimento della capacita’ necessaria a
far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute
a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle
forniture oggetto dell’appalto;
e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la
manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora
l’operatore economico non sia piu’ in grado di provvedere in proprio;
f) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura,
dell’impiego dei beni, servizi o lavori e della finalita’
dell’appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.

Art. 15

Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia

1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a
norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali
siglati con l’Unione europea o con l’Italia, ammettono la
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita’, la
qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 e’ consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1 e per quelli
stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione europea, la citata
qualificazione non e’ condizione obbligatoria per la partecipazione
alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici
italiani alle gare. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 38,
comma 5, del codice.

Art. 16 Procedure per la scelta dei concorrenti 1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo. 2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara. 3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all’articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell’articolo 58 del codice. 4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell’articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non puo’ superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta’ tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

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