DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. 209 Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 17-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n.
816, recante norme regolamentari relative all’applicazione della
legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale e’ stata autorizzata
l’adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua,
adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e’ stata data esecuzione
alla medesima;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con
allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
nonche’ l’Accordo di applicazione della Parte IX della Convenzione
stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati
e resi esecutivi dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in
particolare la Parte V (Zona economica esclusiva);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137, come integrato e modificato dal decreto
legislativo n. 157 del 2006;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone
di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale, ed in particolare l’articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione
della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, concernente l’inquinamento provocato dalle navi
e l’introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni;
Vista la legge del 23 ottobre 2009, n. 157, che disciplina gli
interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di
protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006,
n. 61, e, in particolare, l’articolo 4;
Visti i rilevanti accordi in materia di protezione dell’ambiente
marino e del patrimonio culturale subacqueo, tra i quali:
la Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato
dallo scarico di rifiuti e altre sostanze, fatta a Londra il 29
dicembre 1972, entrata in vigore il 30 agosto 1975, ratificata con
legge 2 maggio 1983, n. 305, e il relativo Protocollo di cui alla
legge 13 febbraio 2006, n. 87;
la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo
dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata
in vigore il 12 febbraio 1978 e relativi Protocolli, ratificata
dall’Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30;
l’Accordo RAMOGE firmato a Monaco il 10 maggio 1976 e ratificato
in Italia con legge n. 743 del 24 ottobre 1980;
la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell’inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78)
ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive
modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17
febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438;
la Convenzione sulla diversita’ biologica, fatta a Rio de Janeiro
il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in
particolare la Decisione IX/20 (Marine and coastal biodiversity)
relativa all’istituzione di aree marine protette oltre il limite
della giurisdizione nazionale, adottata nella 9ª Conferenza delle
Parti Contraenti, svoltasi a Bonn (Germania) dal 19 al 30 maggio
2008;
l’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del
Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con annessi ed Atto
Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, entrato in vigore il 1°
giugno 2001, ratificato dall’Italia con legge 10 febbraio 2005, n.
27;
l’Accordo internazionale per la costituzione di un Santuario dei
mammiferi marini nel Mar Mediterraneo, firmato a Roma il 25 novembre
1999, ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391;
la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata
dall’Italia con legge del 23 ottobre 2009, n. 157, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre
2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno;
Vista la rilevante normativa dell’Unione europea in materia
ambientale, tra cui:
la direttiva «Habitat» 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120;
la direttiva 2002/59/CE relativa alla «Istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»
con relativo decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2005, n.
196;
la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, concernente l’inquinamento provocato dalle navi
e l’introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni, recepita
con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202;
la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia dell’ambiente marino);
la direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di
sanzioni per violazioni;
Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio
2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione
dell’inquinamento prodotto dalle navi;
Vista la Comunicazione della Commissione europea, COM(2006)216, del
22 maggio 2006 «Arrestare la perdita di biodiversita’ entro il 2010 e
oltre» e il relativo «Piano di Azione dell’Unione Europea fino al
2010 e oltre»;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Segreteria
generale Unita’ per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, prot.
MAE-Sede-Cont/050/P/0422197 del 20 novembre 2009 con la quale e’
stata trasmessa la lista delle coordinate geografiche fissanti il
confine unilaterale provvisorio della zona di protezione ecologica e
le cartine geografiche a colori che indicano il posizionamento delle
linee di confine;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Ufficio
legislativo, prot. 304554 del 17 settembre 2010, relativa alla
delimitazione italiana della Zona di protezione ecologica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Sentito il Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
Udito il parere interlocutorio espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza del 25
novembre 2010, con il quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti;
Vista la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 14871/UL del 16 maggio 2011 con la quale
sono stati forniti al Consiglio di Stato i chiarimenti richiesti;
Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza del 9 giugno 2011,
con il quale, previo recepimento di alcune osservazioni, viene
espresso parere favorevole all’ulteriore corso del provvedimento;
Considerato il recepimento delle osservazioni contenute nel parere
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, nell’Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2011;
Su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari
esteri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo
nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno
1. Ai sensi dell’articolo 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e’
istituita la Zona di protezione ecologica del Mediterraneo
nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, nel rispetto
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, a partire dal limite esterno del
mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia e
fino ai limiti determinati ai sensi dell’articolo 2.

Art. 2

Limiti esterni

1. Ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 8 febbraio
2006, n. 61, in attesa degli accordi di delimitazione con la Francia
e con la Spagna, i limiti esterni della zona di protezione ecologica
sono definiti dalla lista di punti, riferiti al datum WGS 84, e di
segmenti che uniscono ogni punto a quello successivo del seguente
elenco:
1. 43°34’36”N – 007°41’00”E;
2. 43°25’00”N – 007°42’36”E;
3. 43°05’00”N – 007°55’00”E;
4. 43°18’00”N – 008°26’00”E;
5. 43°40’00”N – 009°00’00”E;
6. 43°19’00”N – 009°35’00”E;
da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:
7. 42°11’42”N – 009°54’30”E;
8. 41°33’24”N – 010°25’00”E;
9. 41°24’42”N – 009°42’54”E.
Al punto 1° del trattato italo-francese per il confine marittimo
delle Bocche di Bonifacio, secondo l’accordo Italia Francia del 1986,
segue il limite del trattato fino al 6° punto del trattato
italo-francese:
10. 41°14’30”N – 008°46’00”E;
11. 41°23’00”N – 008°16’00”E;
12. 41°45’30”N – 006°56’00”E;
13. 41°15’30”N – 005°54’00”E;
14. 41°05’00”N – 006°00’00”E;
15. 40°49’00”N – 006°04’00”E;
16. 40°30’00”N – 006°14’00”E;
17. 40°03’00”N – 006°21’00”E;
18. 39°25’00”N – 006°17’00”E.;
19. 38°48’00”N – 006°06’00”E;
20. 38°48’00”N – 008°09’27”E;
da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:
21. 38°40’00”N – 008°43’12”E;
22. 38°40’00”N – 010°52’00”E;
23. 37°50’24”N – 011°50’18”E;
da qui segue il limite delle acque territoriali italiane.
2. I limiti esterni, come definiti dalla lista di punti e di
segmenti sopra riportata, sono riprodotti nella carta geografica
allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante
(Allegato 1).

Art. 3

Misure di protezione dell’ambiente, degli ecosistemi
marini e del patrimonio culturale subacqueo

1. Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi
dell’articolo 2, si applicano le norme dell’ordinamento italiano, del
diritto dell’Unione europea e delle Convenzioni internazionali in
vigore, di cui l’Italia e’ parte contraente, in particolare, in
materia di:
a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento
marino da navi, comprese le piattaforme off-shore, l’inquinamento
biologico conseguente a discarica di acque di zavorra, ove non
consentito, l’inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attivita’
di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l’inquinamento di
tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera
straniera e delle persone di nazionalita’ straniera;
b) protezione della biodiversita’ e degli ecosistemi marini, in
particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini;
c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi
fondali.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle navi indicate all’articolo 3, comma 3, della Convenzione
internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi
(Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980,
n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo
adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4
giugno 1982, n. 438.

Art. 4 Controlli e sanzioni 1. Nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell’articolo 2, le autorita’ italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell’ordinamento italiano, del diritto dell’Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l’Italia e’ parte contraente.

Art. 5 Modalita’ operative 1. Le modalita’ operative del regime da applicarsi nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell’articolo 2 sono definite, caso per caso, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le altre amministrazioni interessate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 27 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 15, foglio n. 309.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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