MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 12 novembre 2011, n. 210 Regolamento concernente modifica al decreto 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, relativo alla composizione ed all’ordinamento del Consiglio superiore di sanita’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 19-12-2011

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, recante
sostituzione del regolamento concernente la composizione e
l’ordinamento del Consiglio superiore di sanita’, adottato con
decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76 e, in particolare,
l’articolo 1, comma 5, che individua i componenti di diritto del
Consiglio superiore di sanita’, come modificato dal decreto
ministeriale 22 luglio 2010, n. 172;
Visti gli articoli 1, lettera m) e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante regolamento per il
riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute
a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
ottobre 2010, di proroga degli organismi collegiali del Ministero
della salute e, in particolare, del Consiglio superiore di sanita’,
fino al 21 luglio 2012;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, con la quale si e’
provveduto ad istituire l’Ordine degli psicologi, ente di diritto
pubblico vigilato dal Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del
13 settembre 1946, n. 233 e il decreto del Presidente della
Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, che disciplina l’Ordine dei
veterinari, ente amministrativo di diritto pubblico, vigilato dal
Ministero della salute;
Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione
giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di
radiologia medica e il decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1968, n. 680, recante regolamento per l’esecuzione della
predetta legge, modificati ed integrati dalla legge 31 gennaio 1983,
n. 25;
Ritenuto opportuno, nelle more di una modifica integrale del citato
decreto ministeriale n. 342 del 2003, avvalersi dei rappresentanti
istituzionali di talune categorie del sistema sanitario quali
psicologi, veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica al fine
di assicurare il loro proficuo apporto al funzionamento del Consiglio
superiore di sanita’;
Ritenuto, pertanto, di dovere aggiornare il medesimo decreto
ministeriale n. 342 del 2003, con specifico riferimento all’articolo
1, comma 5, al fine di prevedere la partecipazione alle riunioni del
Consiglio superiore di sanita’ del Presidente dell’Ordine degli
psicologi, del Presidente dell’Ordine dei veterinari e del Presidente
del Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, in qualita’
di componenti di diritto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
in data 3 novembre 2011 con nota n. 7845, e la nota del 10 novembre
2011, n. DAGL 18.3.4/42-2010, con cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha
comunicato il proprio nulla osta;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003,
n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n.
172, dopo le parole «il presidente della Federazione nazionale
collegi infermieri (IPASVI)» e’ sostituita la congiunzione «e» con
«,» e, infine, dopo le parole «Federazione nazionale collegi
ostetriche (FNCO)» sono aggiunte le seguenti: «, il presidente
dell’Ordine degli psicologi, il Presidente dell’Ordine dei veterinari
e il Presidente dell’Ordine dei tecnici di radiologia medica».
2. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre
2010, citato in premessa, non comporta oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 12 novembre 2011

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e
Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 177

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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