MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 11 novembre 2011, n. 213 Regolamento recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalita’ di esercizio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 23-12-2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;
Visto, in particolare, l’articolo 115 del codice della strada, come
da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio
2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza
stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies,
prevedendo, tra l’altro, la possibilita’, per i minori gia’ titolari
di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre
a fini di esercitazione, di seguito definita «guida accompagnata»,
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla
tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della
strada, nonche’ nel rispetto delle disposizioni di cui al comma
1-quater del predetto articolo 115;
Visto l’articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010,
n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con
particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e
procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio
dell’autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti
ed alle modalita’ di certificazione del prescritto percorso didattico
da seguirsi presso un’autoscuola, ai requisiti soggettivi
dell’accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attivita’
di guida accompagnata nonche’ alle caratteristiche del contrassegno
che deve essere apposto sull’autoveicolo adibito a tale guida;
Visti altresi’ gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico
alla guida accompagnata, svolto presso un’autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato
articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo
della competenza delle province in materia di vigilanza
amministrativa e tecnica sull’esercizio dell’attivita’ di autoscuola,
sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle
attivita’ delle autoscuole;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 giugno
2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, in data 1° agosto 2011;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Istanza per richiedere l’autorizzazione
alla guida accompagnata

1. L’istanza per richiedere l’autorizzazione alla guida
accompagnata e’ redatta sul modello conforme all’allegato 1 ed e’
presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o
dal legale rappresentante del minore, nonche’ da quest’ultimo.
2. All’istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:
a) un’attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di
bollo sull’istanza e sull’autorizzazione alla guida accompagnata)
dell’importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive
modificazioni;
b) un’attestazione di versamento su conto corrente n. 9001
dell’importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
psico-fisici, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ comprovante la
qualita’ di genitore ovvero di legale rappresentante del minore,
redatta sul modello all’allegato 2, corredata da fotocopia di
documento di identita’ del dichiarante.
3. L’istanza di cui al comma 1 non puo’ essere accolta quando
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la
patente posseduta dal minore e’ scaduta di validita’ ovvero che sulla
stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
4. L’Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia
una ricevuta di presentazione dell’istanza, conforme al modello
previsto dall’allegato 3, che consente al minore di iscriversi al
corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui
all’articolo 3.

Art. 2

Validita’ temporale della ricevuta di presentazione dell’istanza di
rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata

1. La ricevuta di cui all’articolo 1, comma 4, e’ rilasciata:
a) con scadenza di validita’ alla data di compimento del
diciottesimo anno di eta’, in favore del minore, titolare di patente
di guida in corso di validita’ con scadenza successiva alla predetta
data;
b) con scadenza di validita’ in data corrispondente a quella
della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore
al compimento del diciottesimo anno di eta’ del titolare. In tal
caso, a seguito del rinnovo di validita’ della patente di guida, con
duplicato e’ rinnovata la validita’ della ricevuta con data di
scadenza corrispondente a quella di validita’ della patente e
comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di eta’
del titolare.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui
all’articolo 1, comma 4, e’ rilasciata al minore mutilato o minorato
che ha necessita’ di installare dispositivi di adattamento sul
veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica
locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l’idoneita’
dei quali e’ previamente verificata con esperimento pratico su
veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui
all’articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo
prescritti.
3. Il rilascio della ricevuta di cui all’articolo 1, comma 4 – che
riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell’ambito
dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui
all’articolo 3 – e’ annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida di cui all’articolo 225, comma 1, lettera c), del codice
della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze
dell’ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il
collegamento telematico con l’anagrafe stessa.
4. Nel caso in cui, durante l’attivita’ di guida di cui al comma 3,
il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle
disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso
codice, il diritto di cui al comma 3 e’ revocato ed e’ inserito
apposito ostativo nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal
minore sia sospesa di validita’ o revocata. In entrambi i casi il
minore non puo’ ripresentare l’istanza di cui all’articolo 1, comma
1.

Art. 3 Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un’autoscuola. 2. Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, il corso di formazione e’ frequentato presso un’autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l’espletamento di tale tipo di corsi. 3. L’autoscuola iscrive l’allievo nel registro di iscrizione; se l’allievo e’ conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso e’ iscritto anche presso il registro degli allievi del centro. 4. Il corso di formazione, la cui durata e’ di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all’allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all’allegato 4, l’allievo ha diritto al rilascio dell’attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l’autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, puo’ convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali e’ rilasciato l’attestato di frequenza. 5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo’ avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non puo’ prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all’articolo 122, comma 9, del codice della strada. 6. Al fine di favorire le modalita’ di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all’allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall’articolo 4. 7. Al fine di ottimizzare le modalita’ di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo’ essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi. 9. Al termine dello svolgimento del corso, l’autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all’allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Art. 4

Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l’autoscuola, ovvero il centro di istruzione
automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni
foglio del quale e’ in doppio esemplare, l’uno originale e l’altro
copia, da compilarsi con carta a ricalco.
2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine
progressivo, e’ vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione
prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3, comma 9, e’ conservato dall’autoscuola, ovvero dal
centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente
ad una fotocopia della ricevuta di cui all’articolo 1, comma 4.
3. Prima dell’inizio di ciascuna lezione di guida, l’istruttore
provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di
cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria
firma ed acquisisce quella dell’allievo.

Art. 5 Autorizzazione alla guida accompagnata 1. L’Ufficio della motorizzazione al quale e’ stata presentata l’istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, su presentazione dell’attestato redatto e corredato in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, nonche’ della designazione degli accompagnatori resa in conformita’ all’allegato 7, rilascia l’autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all’allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati. 2. Ai fini della validita’ temporale dell’autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1. 3. L’autorizzazione alla guida accompagnata non e’ rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 1, comma 3. 4. L’autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualita’ di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. E’ fatta salva la possibilita’ di richiederne all’Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o piu’ accompagnatori gia’ designati, anche qualora ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 3. 5. Al momento del rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, l’Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 6 ed in ogni caso indica sull’autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilita’ di richiederne all’Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell’integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore puo’ essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell’autoscuola, nonche’ del centro a cui e’ stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell’autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso. 7. Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, l’Ufficio della motorizzazione annota sull’autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti. 8. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l’autorizzazione alla guida accompagnata e’ revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita’ ovvero sia revocata. In tal caso il minore non puo’ conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1. 9. Il rilascio dell’autorizzazione alla guida e’ annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l’anagrafe stessa.

Art. 6 Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati 1. I soggetti designati quali accompagnatori nell’autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un’eta’ non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validita’ e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purche’ riconosciuta da non meno di cinque anni. 2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni. 3. Un soggetto gia’ designato non puo’ piu’ accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca. 4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

Art. 7

Possesso dei documenti durante il corso di formazione e
nell’esercizio della guida accompagnata

1. Durante il corso di formazione svolto presso l’autoscuola,
ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se’ la ricevuta di
cui all’articolo 1, comma 4, nonche’ la patente di cui e’ titolare.
2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere
con se’ l’autorizzazione di cui all’articolo 5, nonche’ la patente di
cui e’ titolare.
3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni
di guida accompagnata, deve avere con se’ la patente di guida
prescritta. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6,
l’istruttore deve avere con se’ altresi’ il documento comprovante la
qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 180, comma
7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresi’ le
disposizioni dell’articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Art. 8 Contrassegno 1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno e’ applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita’ dal posto di guida e da quello occupato dall’accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all’allegato 9. 2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all’articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 9 Disposizioni finali 1. Qualora un candidato gia’ titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta’, le ore di corso pratico di guida di cui all’allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano
parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 15, foglio n. 354

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *