LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 1 del 2-1-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e’ delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in
regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali non sono gia’ previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e’ esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n.
96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l’espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalita’ e nei termini previsti dai commi 3 e 8
dell’articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 2

Oneri relativi a prestazioni e controlli

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.

Art. 3

Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con le modalita’ e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, testi unici o
codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di
direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre
norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici
o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle
materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in
altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di
decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ al parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.

Art. 4 Missioni connesse con gli impegni europei 1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell’ambito dei processi decisionali dell’Unione europea e degli organismi internazionali di cui l’Italia e’ parte, nonche’ alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell’Unione europea. 2. All’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza 1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) l’identita’ del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»; b) all’articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole: «, nonche’ ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l’evento assicurato» sono soppresse; c) all’articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»; d) all’articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni».

Art. 6

Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/65/CE, in
materia di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di
fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di
moneta elettronica

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu’ decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva
2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e
82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi
in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e
scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e
la vigilanza prudenziale dell’attivita’ degli istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che
abroga la direttiva 2000/46/CE.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, il Governo e’ tenuto al rispetto, oltre che dei
principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 della
legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative
misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, confermando, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le
competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d’Italia e alla
Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB) secondo
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;
b) prevedere, in conformita’ alla disciplina della direttiva in
esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una
societa’ di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi
comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una
societa’ di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi
comuni di investimento armonizzati in Italia;
c) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
concernenti la libera prestazione dei servizi e la liberta’ di
stabilimento delle societa’ di gestione armonizzate, anche al fine di
garantire che una societa’ di gestione armonizzata operante in Italia
sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione
e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e
che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del
risparmio da parte di succursali delle societa’ di gestione
armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento
stabilite nel citato testo unico;
d) attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, in relazione
alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine
previsti dall’articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo
i criteri e le modalita’ previsti dall’articolo 187-octies del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e
successive modificazioni;
e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di
strutture master-feeder;
f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale
vigente in materia di OICVM;
g) ridefinire con opportune modifiche, in conformita’ alle
definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le
norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 concernenti l’offerta in Italia di quote di fondi comuni di
investimento armonizzati;
h) attuare le misure di tutela dell’investitore secondo quanto
previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle
informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina
dell’offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;
i) prevedere l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle societa’
di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva,
in linea con quelle gia’ stabilite dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi
previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
l) in coerenza con quanto previsto alla lettera i), apportare
alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai
sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’armonizzazione dei
criteri applicativi e delle relative procedure, efficaci misure di
deflazione del contenzioso, nonche’ l’adeguamento della disciplina
dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della
responsabilita’ dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del
principio di proporzionalita’ e anche avendo riguardo agli analoghi
modelli normativi nazionali o dell’Unione europea, a tal fine
prevedendo:
1) in presenza di mutamenti della disciplina applicabile,
l’estensione del principio del favor rei;
2) la generalizzazione della responsabilita’ delle persone
fisiche responsabili che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo per le violazioni previste dal citato testo
unico, con responsabilita’ solidale dell’ente di appartenenza e
diritto di regresso di quest’ultimo nei confronti delle prime;
3) l’estensione dell’istituto dell’oblazione e di altri
strumenti deflativi del contenzioso, nonche’ l’introduzione, con gli
opportuni adattamenti, della disciplina prevista ai sensi
dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le
violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell’ambito
della disciplina degli intermediari e dei mercati;
4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in modo
tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita’,
dissuasivita’ e adeguatezza previsti dalla normativa dell’Unione
europea;
5) una nuova disciplina relativa alla pubblicita’ dei
procedimenti conclusi con l’oblazione, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all’indennizzo, nei limiti
delle disponibilita’ del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti
alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando
alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;
m) prevedere, in conformita’ alle definizioni, alla disciplina
della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti
dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati
dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
n) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la disciplina
applicabile ai fondi gestiti da una societa’ di gestione del
risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa e per
prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei
creditori qualora le attivita’ del fondo siano insufficienti per
l’adempimento delle relative obbligazioni.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica e
le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita’ previste
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

Art. 7 Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 1. Il Governo e’ delegato ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti nell’articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell’ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa secondo quanto previsto dal citato testo unico; b) prevedere, in conformita’ alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilita’ sull’informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell’Unione europea secondo le disposizioni della direttiva; c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni occorrenti perche’, in armonia con le disposizioni europee applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l’applicazione degli obblighi informativi e degli altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze esistenti tra i vari mercati e delle specificita’ degli strumenti finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all’adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita’ dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalita’ e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell’Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei titoli diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a richiedere l’ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare questi ultimi nella competizione internazionale, nonche’ in maniera da considerare l’impatto della disciplina sui piccoli intermediari che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie obbligazioni sui predetti mercati. 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/24/UE
sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche’ disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu’ decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e
2009/162/UE, nonche’ di adeguare l’ordinamento nazionale a quello
dell’Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) il terzo periodo del terzo comma e’ soppresso;
2) dopo il quinto comma e’ aggiunto il seguente:
«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di
servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non
stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non
e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data
di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi
degli eventi indicati nel primo periodo e’ pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse
prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un
periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine
di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni
medesime»;
b) all’articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «Trattato
istitutivo della Comunita’ europea» sono sostituite dalle seguenti:
«Trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;
c) all’articolo 7-bis, comma 3:
1) all’alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi
di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete
connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
raffreddamento»;
2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita’» sono
sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o
di freddo»;
d) all’articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) e’ sostituita
dalla seguente:
«g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale
situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale
sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di
riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o
distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri
servizi direttamente collegati»;
e) all’articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sono
inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» e
dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche’
le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;
4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibite
alla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituite
dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo»;
5) alla lettera e):
5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;
5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:
«e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle
navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del
loro carico»;
f) all’articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di cui al
terzo periodo del terzo comma dell’articolo 6» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6»;
g) all’articolo 17, secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui
all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli
articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni»;
h) all’articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un
importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le
operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni
mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai
trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero
prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera
a-bis)»;
i) all’articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, con sospensione del
pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a
proseguire verso altro Stato membro della Comunita’ economica
europea» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il
pagamento dell’imposta e’ sospeso qualora si tratti di beni destinati
a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea,
eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate
dall’autorita’ doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis
l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro
Stato membro nonche’, a richiesta dell’autorita’ doganale, idonea
documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni
in un altro Stato membro dell’Unione»;
l) all’articolo 68, la lettera g-bis) e’ sostituita dalla
seguente:
«g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas
naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso
da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale
o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o
di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
m) l’articolo 72 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 72. – (Operazioni non imponibili). – 1. Agli effetti
dell’imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono
equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti
a Stati che in via di reciprocita’ riconoscono analoghi benefici alle
sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri
generali militari internazionali e degli organismi sussidiari,
installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico,
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche’
all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto
dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell’Unione europea, della Comunita’ europea
dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca
europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione
cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita’ delle
Comunita’ europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei
limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua
attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio’ non comporti
distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di
imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di
associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi,
della partecipazione dell’Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue
istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola
europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da
quelli di cui alla lettera c), nonche’ dei membri di tali organismi,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per
gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro
300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si
applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un
soggetto diverso, ancorche’ il relativo onere sia a carico degli enti
e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
non imponibilita’ relativamente all’imposta opera alle stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l’esenzione
dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali
relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono
all’imposta sul valore aggiunto»;
n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e’ abrogato;
o) tutti i richiami alla «Comunita’» o alla «Comunita’ europea» o
alla «Comunita’ economica europea» ovvero alle «Comunita’ europee»
devono intendersi riferiti all’«Unione europea» e i richiami al
«Trattato istitutivo della Comunita’ europea» devono intendersi
riferiti al «Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38:
1) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici,
l’alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti
dalle disposizioni dell’Unione europea in vigore, escluso il gas
fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione o una rete connessa a un tale sistema»;
2) la lettera c-bis) del comma 5 e’ sostituita dalla seguente:
«c-bis) l’introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia
elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di
raffreddamento, di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni»;
b) il comma 2-bis dell’articolo 41 e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le
cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche’ le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
4. All’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare l’efficacia dei controlli in
materia di IVA all’importazione, con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ per
l’attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di
informazioni tra l’autorita’ doganale e quella fiscale, da attuare
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a
m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della
presente legge.

Art. 9 Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l’indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e della giustizia, uno o piu’ decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati attraverso l’adeguamento e l’integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 3. All’articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, gli operatori di rete locale che d’intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all’80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, cosi’ come definiti precedentemente, puo’ essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacita’ trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220». 4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi’, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita’, trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’; b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell’ambito dei procedimenti restrittivi dell’accesso alle reti di comunicazione elettronica; c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralita’ tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonche’ nel prioritario rispetto di obiettivi d’interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa; d) possibilita’ di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove cio’ sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessita’ e la proporzionalita’ delle misure adottate; assicurare la qualita’ tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale; e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrita’ delle reti; f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per cio’ che concerne le apparecchiature terminali; g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualita’, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l’obiettivo di facilitare la loro confrontabilita’ da parte dell’utente e l’eventuale cambio di fornitore; h) ridefinizione del ruolo dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell’incompatibilita’ sopravvenuta ovvero della durata dell’incompatibilita’ successiva alla cessazione dell’incarico di componente e di Presidente dell’Autorita’ medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorita’ europee di regolamentazione; i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche’ di protezione dei dati personali e delle informazioni gia’ archiviate nell’apparecchiatura terminale, fornendo all’utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalita’ di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni; l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorita’ nazionali ai fini dell’articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE; m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all’autorita’ di regolazione la facolta’ di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese; n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza; o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell’obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell’Unione europea e nel rispetto delle specificita’ delle condizioni di tali mercati; p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un’effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio; q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell’adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attivita’ culturali; r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia’ previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall’articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione; s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento. 5. All’articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell’ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell’archivio». 6. Dall’esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 Qualita’ delle acque destinate al consumo umano 1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori». 2. E’ abrogata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 11

Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di
infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di
concessioni demaniali marittime

1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908
avviata ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, nonche’ al fine di rispondere all’esigenza degli
operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile
che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e
l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa:
a) il comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e successive modificazioni, e’ abrogato;
b) al comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
c) all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive
circoscrizioni territoriali dalle autorita’ portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84».
2. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il
turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la
revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni
demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da
assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico nonche’
proporzionato all’entita’ degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalita’ di affidamento nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta’ di stabilimento, di garanzia
dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita’
imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalita’ per la riscossione e per la suddivisione
dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di
accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione,
disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di
utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o
revocate sono assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle
aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l’equo indennizzo del concessionario nei
casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti
dall’articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l’eventuale dichiarazione di decadenza
delle concessioni, nonche’ criteri e modalita’ per il subingresso in
caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ siano
espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale
termine, il decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.
4. Dall’attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, puo’ emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita’
classificate all’articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del
demanio marittimo, ovvero le attivita’ di stabilimento balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio
marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita’
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere
poste limitazioni di orario o di attivita’, diverse da quelle
applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le
attivita’ accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita’
ludico-ricreative, l’esercizio di bar e ristoranti e gli
intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita’ di intrattenimento
musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a
limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita’ di espletamento
e nell’utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo
svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento
musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita’ previsti per
le attivita’ a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 12

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009

1. Il Governo e’ delegato ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica
le modalita’ e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle
Comunita’ di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di
recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei
principi contenuti nella medesima nonche’ nelle posizioni comuni
2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio,
rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell’8 dicembre 2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in
conformita’ ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su
proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i
Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della
difesa, della giustizia, dell’interno e dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le
modalita’ e le procedure di cui all’articolo 1 della legge 4 giugno
2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione della materia
trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all’articolo 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e
all’articolo 1 della presente legge, prevedendo, ove necessario,
semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonche’
ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel
rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
4. Con uno o piu’ regolamenti si provvede ai fini dell’esecuzione
ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo,
con le modalita’ e le scadenze temporali ivi previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle
certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, ove cio’ non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento
delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle
amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e
certificazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente
articolo.
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni
connessi alle attivita’ di certificazione di cui alla direttiva
2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e
trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo,
comunque, superare la durata massima di trenta giorni.

Art. 13 Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08 1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all’articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell’articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell’articolo 26, comma 8,»; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»; c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e’ aggiunta la seguente: «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell’impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita’ tecniche di utilizzo di rete da posta derivante».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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