Legge Regionale n. 2 del 03-01-2009 Regione Abruzzo. Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 1
STRAORDINARIO
del 5 gennaio 2009
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas
naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’addizionale regionale all’accisa sul gas
naturale e l’imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa, istituite
dall’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
(Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive
modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le
utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della
facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale
sulla benzina per autotrazione), sono determinate, in attuazione dell’art. 2
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità), nelle misure indicate nella tabella A
allegata alla presente legge.

2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano
determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.

ARTICOLO 2

Modifica alle disposizioni tributarie in materia di addizionale regionale
all’accisa sul gas

1. Nelle disposizioni tributarie regionali in materia di accisa sul gas, le
parole “metano” e “gas metano”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: “gas naturale”.

ARTICOLO 3

Modifiche alla L.R. n. 17 del 24.11.2008

1. Gli articoli 24, 25 e 26 della L.R. n. 17 del 24.11.2008 recante “Norme
regionali contenenti l’attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
e disposizioni in materia di personale”, sono abrogati.

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di calendario venatorio

1. Limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009 è prorogato il periodo di
prelievo venatorio del cinghiale (Sus Scrofa) fino all’11.01.2009.

ARTICOLO 5

Disposizione finanziaria

1. E’ autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata
tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali “Allegato 1” sulla base
degli stanziamenti iscritti con la L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

ARTICOLO 6

Modifiche di natura finanziaria

1. Il comma 107 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 è sostituito dal seguente:
“107. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di Euro 35.000,00
per l’attività convegnistica dell’Associazione Culturale “Giustizia Sociale”
di Chieti. L’onere di cui al presente comma trova copertura mediante
finalizzazione dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 10.02.008 –
62422, denominato “interventi in materia di promozione culturale.”.

ARTICOLO 7

Disposizioni per i Giochi del Mediterraneo

1. E’ approvato il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Abruzzo ed
il Comune di Chieti in data 29.12.2008, finalizzato alla realizzazione di un
nuovo sistema viario di accesso al Villaggio Mediterraneo dei XVI Giochi del
Mediterraneo – Pescara 2009, dalla viabilità statale (S.S. n. 81, S.S. n. 5),
provinciale (S.P. ex S.S. n. 656), comunale (via Gorizia e via Montello) e
autostradale (A14 – casello di Dragonara).

2. Il Comune di Chieti è autorizzato a trasferire, in tutto o in parte, le
incombenze di cui all’art. 4 (competenza degli Enti) e le risorse finanziarie
di cui all’art. 5 (oneri complessivi, impegni e copertura finanziaria) del
predetto protocollo d’intesa, al Commissario delegato dei XVI Giochi del
Mediterraneo, con separato atto da sottoscriversi tra il Comune ed il
Commissario medesimi, accertato, da parte del Comune di Chieti, che gli
interventi oggetto del citato protocollo d’intesa, rientrino nell’ambito
specifico della viabilità connessa al Villaggio Mediterraneo, come previsto
dal comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 43/2006.

3. Il trasferimento dei fondi in favore del Commissario delegato avverrà in
congruenza con quanto sarà stabilito con convenzione da sottoscriversi tra il
Dirigente del Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale regionale ed il
Dirigente del Comune di Chieti che sarà allo scopo nominato.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

ALLEGATO 1

TABELLA A (Articolo 1, comma 1) ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS
NATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA.

Fonte:http://camera.ancitel.it

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