Cassazione penale 11610 del 2011 La nuova legittima difesa: si possono usare le armi per difendere la proprietà.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

…omissis…

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 16.10.2009, diversamente qualificato il fatto ai sensi del combinato disposto dell’art. 590 c.p. e art. 59 c.p., comma 4, con le già concesse attenuanti generiche rideterminava la pena inflitta a Q. A. in mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In base alle prove raccolte, la sentenza della Corte d’appello ricostruiva il fatto nel modo seguente.

La parte lesa G., dopo essersi accertata per telefono che l’imputato fosse solo in casa, si recava presso la temporanea abitazione di Q. con l’intenzione di ottenere la restituzione del suo decoder. Appena l’imputato aveva aperto la porta, vi era stata tra i due una discussione relativa alle rispettive pretese e l’imputato aveva cercato di impedire di entrare in casa alla parte lesa, la quale però, spingendo la porta e vincendo la resistenza dell’imputato, era riuscita a introdursi in casa con violenza.

A quel punto l’imputato, impaurito dall’atteggiamento di G., probabilmente in seguito ad una breve colluttazione, aveva afferrato un coltello e l’aveva colpito all’emitorace.

Secondo la Corte non sussistevano oggetti va mente i presupposti della legittima difesa, in quanto non vi era la prova che la parte lesa volesse aggredire l’imputato, provocandogli lesioni; questi, però, legittimamente e incolpevolmente aveva ritenuto di agire in presenza dell’esimente della legittima difesa, temendo per la propria incolumità in seguito alla violazione di domicilio da parte di G..

Non poteva però dirsi che l’imputato, seppure incolpevolmente convinto di agire in stato di legittima difesa, avesse reagito in modo proporzionato al pericolo che aveva ritenuto sussistere.

G., infatti, era disarmato e dalle testimonianze assunte non risultava che la lite tra i due fosse particolarmente violenta.

La sussistenza presunta ex lege del rapporto di proporzionalità, nel caso previsto dall’art. 52 c.p., comma 2 non poteva essere operante anche nel caso di legittima difesa putativa, ricorrendo l’ipotesi dell’art. 59 c.p., u.c. e non quella di cui all’art. 55 c.p..

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo un vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa ovvero della legittima difesa putativa in senso pieno.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato la ritenuta sproporzione tra la difesa attuata dall’imputato e l’offesa perpetrata dalla parte lesa.

In via generale, il fatto che la parte lesa sia disarmata e l’assenza di testimoni oculari non possono, di per sè soli, determinare una valutazione di assenza dei requisiti della legittima difesa.

La sentenza impugnata non aveva considerato che l’utilizzo dell’arma è normativamente previsto come proporzionato in via presuntiva, nel caso previsto dall’art. 52 c.p., comma 2.

Neppure aveva considerato che l’imputato si era trovato nella necessità di reagire alla violenta introduzione in casa della parte lesa.

La discordanza delle versioni fornite dall’imputato e dalla parte lesa, unitamente alla scarsa credibilità di quest’ultima ritenuta dal Giudice d’appello, non potevano comunque far ritenere provata la sussistenza di un errore colposo in capo all’imputato.

Gli elementi rilevati avrebbero dovuto portare il Giudice di secondo grado a ritenere sussistente la legittima difesa putativa in senso pieno, escludendo gli estremi della responsabilità a titolo di colpa nell’ambito dell’erronea supposizione dell’esistenza della scriminante della legittima difesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, non essendo corretto il percorso logico seguito nella motivazione della sentenza.

L’art. 52 c.p., comma 2, introdotto dalla L. n. 59 del 2006, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza (V. Sez. 1^ sentenza del 16.2.2007, Rv. 236366).

In tal caso, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

In presenza delle suddette condizioni, non è più rimesso al giudice il giudizio sulla proporzionalità della difesa all’offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, e questo vale sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole. Nel caso però in cui l’agente ha ritenuto per errore, determinato da colpa, di trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

La sentenza impugnata, dopo aver escluso la sussistenza oggettiva dei presupposti che giustificano la difesa legittima, ha erroneamente ritenuto che l’imputato, seppure incolpevolmente convinto di agire in stato di legittima difesa, potesse essere punito per aver ecceduto colposamente il criterio di proporzionalità.

La sentenza deve, quindi, essere annullata e il giudice del rinvio dovrà rivalutare giuridicamente il fatto, anche al fine di accertare se l’imputato ha colpevolmente ritenuto di essere nelle condizioni che giustificano la legittima difesa, tenendo però conto che, nel caso in cui riconoscesse la scriminante della legittima difesa o della legittima difesa putativa incolpevole, non potrà ritenere insussistente il rapporto di proporzionalità.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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