Cassazione II civile n. 25351 del 29 novembre 2011 Avvocati, tariffe

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27 febbraio 2006, l’Avv. Tizioha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria C.V. del 29 maggio 2005, che – nell’ambito di un procedimento ai sensi della l. 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) – ha liquidato in suo favore il compenso professionale per l’attività difensiva prestata nei confronti del Comune di San Prisco in una causa di pagamento di indennità per occupazione illegittima, decurtandolo notevolmente.

L’intimato non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’errata applicazione della norma regolatrice della materia (d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 e d.m. n. 127 del 2004) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Secondo il ricorrente, nel determinare le competenze dovute al professionista, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di applicare la normativa di cui al d.m. n. 585 del 1994 anziché quella di cui al d.m. n. 127 del 2004, così come richiesto. In verità il Tribunale non avrebbe tenuto conto che per gli onorari il sistema tariffario è ordinato dal principio secondo cui la prestazione dell’avvocato non è frazionabile nel tempo e che l’attività difensiva deve essere considerata unitariamente al momento in cui si esaurisce. In virtù di questi principi, pertanto, secondo, sempre, il ricorrente, l’attività professionale si esaurisce al momento del pagamento della parcella ed è questa la fase da considerare ai fini della fissazione degli importi dovuti per gli onorari. Ora considerato anche dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 127 del 2004, il Comune di San Prisco non aveva ancora provveduto al pagamento della parcella del giudizio cancellato dal ruolo all’udienza del 15 marzo 2004, nella liquidazione degli onorari il Tribunale avrebbe dovuto applicare la nuova tariffa del 2004 entrata in vigore il 2 giugno 2004, e non quella del 1994. Alla data del 2 giugno 2004, pur essendo stata la causa cancellata dal ruolo all’udienza del 15 marzo 2004, il relativo mandato era ancora valido e, quindi, a maggior ragione, andava applicata la tariffa di cui al d.m. n. 127 del 2004.

1.1. – Il motivo è infondato perché il Tribunale di Santa Maria C.V. ha correttamente applicato la tariffa forense approvata con d.m. n. 585 del 1994, dato che l’incarico professionale era cessato già il 15 marzo 2004, prima che entrasse in vigore la tariffa forense approvata con d.m. n. 127 del 2004, entrato in vigore il 2 giugno 2004.

1.2. – È bene evidenziare che in caso di successione di tariffe professionali, per determinare quale tariffa forense va applicata è necessario tenere distinte le diverse voci che compongono la parcella dell’avvocato e, cioè, il rimborso delle spese giustificate (c.d. spese vive), i diritti e gli onorari di avvocato. I "diritti" sono il compenso per attività meramente formale (tradizionalmente propria della funzione di procuratore), cui corrisponde il criterio di determinazione in misura fissa. L’"onorario" è il compenso per l’opera di carattere intellettuale prestata dall’avvocato. La sua determinazione varia da un minimo ad un massimo (a certe condizioni si può derogare sia al minimo che al massimo). Ora, gli onorari di procuratore (cioè i diritti di avvocato) vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto stesso in cui sono compiute, mentre gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell’attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, o l’attività difensiva si è esaurita, senza che sia dato utilizzare la più favorevole tariffa in vigore all’epoca della liquidazione del credito del difensore.

1.3. – Nell’ipotesi in esame, considerato che la causa, per cui era stato conferito mandato difensivo, è stata cancellata – come lo stesso ricorrente evidenzia – il 15 marzo 2004, bisogna ritenere che sia le prestazioni del procuratore sia l’attività difensiva si erano esaurite e concluse con la cancellazione della causa, comunque, alla data del 15 marzo 2004. Né è pensabile che l’eventuale comunicazione di cancellazione della causa che l’avvocato rende al proprio cliente sia anche essa una attività difensiva perché si tratta di una trasmissione di comunicazione che la cancelleria rende alle parti presso il domicilio del loro difensore. E di più, sarebbe impensabile che quella comunicazione potesse essere data oltre quasi tre mesi e, cioè, dopo il 2 giugno 2004, data di entrata in vigore della nuova tariffa forense.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta – come da rubrica – omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c.). Secondo il ricorrente il Tribunale di Santa Maria C.V. nel determinare gli onorari nella misura complessiva di Euro 7.043,00 non avrebbe fatto alcun riferimento alle singole voci applicate o meno. Nessuna idonea motivazione avrebbe dato il Tribunale in merito alle singole voci indicate nella nota spese allegata agli atti del fascicolo e, cioè: studio della controversia, consultazione cliente, ricerca documenti, preparazione e redazione comparsa di costituzione, assistenza, consulenza tecnica, comparsa conclusionale, opera prestata per la conciliazione. Con la liquidazione complessiva della somma di Euro 7.043,00 per onorari e senza alcuna specificazione in merito avrebbe precluso – evidenzia il ricorrente – la possibilità di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunciare l’eventuale violazione dell’analitica specificazione delle voci e degli importi considerati.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.2. – Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di liquidazione di spese processuali (v. fra le numerose sentenze, la 8295/2007, la 13085/2006, la 8158/2003, la 11483/2002, la 5005/1999, la 10864/1998), il giudice che riduce l’ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l’obbligo d’indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l’inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall’art. 24 l. 794/1942. Il giudice, infatti, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quella richiesta, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato art. 24.

2.3. – Nella specie, il Tribunale di Santa Maria C.V. ha liquidato per intero l’importo per onorari, senza indicare i criteri adottati nella liquidazione ed i motivi in base ai quali ha ritenuto di escludere talune voci e, comunque, di ridurre gli importi richiesti.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta – come da rubrica – mancata applicazione della norma regolatrice della materia (art. 15 disposizioni i generali della tariffa forense) e omessa motivazione in merito.

Il Tribunale di Santa Maria C.V. avrebbe omesso, secondo il ricorrente, di liquidare, malgrado fosse stato richiesto, il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell’art. 15 della Tariffa forense, sia che fosse applicabile quella del 1994 o quella del 2004.

3.1. – Il motivo è fondato perché il Tribunale non ha provveduto – e avrebbe dovuto provvedere – a liquidare il rimborso forfettario delle spese generali.

3.2. – È bene evidenziare che la lettera e la ratio della disposizione di cui all’art. 15 d.m. n. 585 del 1994 o all’art. 12 del d.m. n. 172 del 2004, inducono a ritenere che il rimborso forfettario delle spese generali dovuto all’avvocato e al procuratore a norma della tariffa professionale forense in ragione del 10% degli onorari e dei diritti (o, come afferma l’art. 12 del d.m. n. 172 del 2004, il 12,50% sull’importo degli onorari) spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali. Non vi è dubbio, infatti, che in base alle varie tariffe professionali succedutesi nel tempo il rimborso forfettario sulle spese processuali, costituisce una componente delle spese giudiziali.

In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso e rigettato il primo; l’ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione del Tribunale di Santa Maria C.V. per un nuovo esame nel rispetto dei principi già indicati e anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria C.V. in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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