Cassazione V civile 24016 del 26-11-2010 Turismo, tributi, imposta di soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo B.L., proprietario di un appartamento in localita’ (OMISSIS), impugno’ la cartella di pagamento dell’imposta di soggiorno ricevuta per l’anno 2002 ed il rifiuto opposto da quel Comune alla sua domanda di rimborso di quanto pagato a quel titolo negli anni 2000 e 2001. Sostenne che l’imposta di soggiorno e’ stata abrogata su tutto il territorio nazionale dal D.L. n. 66 del 1989 (convertito nella L. n. 144 del 1989) e che la competenza impositiva della Provincia di Bolzano e’ limitata dal relativo statuto di autonomia alla sola materia del turismo, cui l’imposta di soggiorno non e’ riconducibile. Il ricorso e’ stato respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano, sia di primo che di secondo grado. Il contribuente ricorre con un motivo per la cassazione della decisione d’appello. Il Comune intimato non si e’ difeso.

Motivi della decisione Il ricorso denuncia "violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per falsa applicazione delle norme di diritto ed altresi’ per omessa, insufficiente e contraddittori a motivazione in un punto decisivo della controversia". Tale punto sarebbe costituito dalla questione di illegittimita’ costituzionale della L. n. 12 del 1994 della Provincia di Bolzano, che sottoporrebbe "coloro che abitano temporaneamente in ville, appartamenti ed alloggi in genere" situati nel territorio provinciale ad una "imposta di soggiorno" in favore del Comune in cui si trova l’immobile temporaneamente occupato. Tale normativa, si sostiene, e’ illegittima perche’ duplica l’imposta comunale sugli immobili, costituendo nella sostanza una imposta reale immobiliare per la cui istituzione la Provincia autonoma difetta di potere, giacche’ l’art. 72 dello Statuto Speciale del Trentino Alto-Adige approvato con D.P.R. n. 670 del 1972 (come modificato dalla L. n. 386 del 1989, art. 9) limita la potesta’ impositiva della Regione e delle Province alle sole "imposte e tasse sul turismo".

Il motivo e’ infondato.

La Commissione Tributaria di secondo grado dell’Alto Adige, nel rigettare l’appello del B., ha presupposto che il quadro normativo regionale e provinciale consentisse ai Comuni di porre una imposta di soggiorno sui proprietari di seconde case non residenti ed ha motivato la decisione in relazione alla questione di costituzionalita’ posta dal ricorrente ritenendola infondata. Il contribuente non ha contestato con il ricorso per cassazione il quadro normativo cosi’ interpretato, ma ne deduce la contrarieta’ alla Costituzione: le censure ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 sono rivolte alla motivazione incentrata sulla prospettata questione di costituzionalita’.

La questione di costituzionalita’ proposta e’ priva di rilevanza. Le norme che hanno istituito e poi abrogato l’imposta di soggiorno non riguardavano infatti le abitazioni di proprieta’ dei non residenti in quanto tali, ma solo quando fossero case per ferie, cioe’ locate a terzi per brevi periodi.

La legge che ha istituito l’imposta, e che e’ rimasta in vigore sino alla sua abrogazione nel 1994, e’ stata modificata dalla L.R. n. 17 del 1988.

All’art. 1 quest’ultima recita;

La L.R. 29 agosto 1976, n. 10, art. 2, come sostituito dalla L.R. 25 novembre 1982, art. 1, e’ sostituito dal seguente: 1. L’imposta di soggiorno di cui al presente titolo e’ dovuta da coloro che non sono registrati nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune, ma vi dimorano temporaneamente in qualita’ di ospiti di esercizi alberghieri o di esercizi extralberghieri, per ogni giorni di effettiva dimora e comunque per un tempo che non eccede i novanta pernottamenti consecutivi nello stesso anno salare e nel medesimo esercizio.

2. Ai fini dell’individuazione degli esercizi alberghieri si applica, per i rispettivi territori, la legislazione della Provincia autonoma di Bolzano e quella della Provincia autonoma di Trento.

3. Sono esercizi extralberghieri ai sensi della presente legge gli esercizi di affittacamere, le aziende agrituristiche, i villaggi turistici, le case per ferie, i campeggi, le foresterie e gli altri complessi ricettivi a carattere turistico sociale, nonche’ in ogni caso tutti gli esercizi in cui e’ dato alloggio verso compenso, non rientranti espressamente fra gli esercizi alberghieri.

4. Sono sostituti di imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del debitore sostituito, i titolari di esercizio di cui al presente articolo.

L’art. 3 della legge istitutiva del tributo recita;

Classificazione e tariffa (3).

1. L’imposta di cui al presente titolo e’ stabilita negli importi di cui alla seguente tariffa, secondo la classificazione degli esercizi alberghieri ed extralberghieri prevista dalla vigente legislazione.

TARIFFA. 1. Esercizi alberghieri;

Categoria 5 stelle Importo L. 1.400;

Categoria 4 stelle Importo L. 1.000;

Categoria 3 stelle Importo L. 600;

Categoria 2 stelle Importo L. 400;

Categoria 1 stella Importo L. 300;

2. Esercizi extralberghieri;

Categoria 1^ Importo L. 900;

Categoria 2^ Importo L. 450;

Categoria 3^ Importo L. 300;

Categoria 4^ Importo L. 150;

2. Gli esercizi alberghieri ed extralberghieri, per i quali la legislazione vigente non prevede alcuna classificazione, sono equiparati, ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui al presente titolo, rispettivamente agli esercizi extralberghieri; i campeggi e i villaggi turistici sono equiparati alla III categoria degli esercizi extralberghieri.

3. L’obbligo della corresponsione dell’imposta di cui al presente titolo sorge con il giorno d’arrivo dell’ospite e perdura fino al raggiungimento, nel corso dell’anno solare, di un massimo di novanta pernottamenti consecutivi nello stesso esercizio.

La norma che ha abrogato l’imposta legge provinciale di Bolzano n. 12 del 1994 recita all’art. 1: Soppressione dell’imposta di soggiorno in esercizi ricettivi. Con effetto dal 1 gennaio 1995 cessano di avere applicazione, nel territorio della Provincia, le disposizioni di cui al titolo 1^ della L.R. 29 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificato dalla L.R. 19 agosto 1988, n. 17.

Come appare evidente dalla norma istitutiva l’imposta non si applicava alle seconde case in quanto tali, ma solo a condizione che in esse fossero ospitati turisti e costituissero esercizio di una attivita’ di ricezione extra alberghiera. Infatti la norma tassa esercizi e nessuno puo’ essere considerato ospite in casa propria.

Infine questa e’ l’unica lettura della norma costituzionalmente orientata (si veda la dichiarazione di incostituzionalita’ della L. Sardegna, art. 5, che assoggettava ad imposta le seconde case dei non residenti n. 2 del 2007, di Corte cost. n. 102 del 2008).

Il Comune di Badia ha interpretato erroneamente la norma istitutiva ritenendola applicabile alle seconde case ed ha conseguentemente interpretato la rubrica della L. del 1994 nel senso che l’abrogazione concernesse soltanto gli esercizi ricettivi, mentre in realta’ solo questi erano soggetti all’imposta di soggiorno.

In conclusione deve ritenersi erronea l’interpretazione data dal Comune alla normativa sull’imposta di soggiorno, e da disapplicare – in quanto contrari alla riserva di legge contenuta nell’art. 23 Cost.

– eventuali atti regolamentari in cui la stessa sia stata recepita. E conseguentemente manifestamente infondata la questione di costituzionalita’ delle norme basata sull’erroneo presupposto che esse si applicassero alle seconde case.

Va quindi respinto il ricorso, senza decisione in punto spese, giacche’ il Comune intimato non si e’ difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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