CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2011, n. 29401 Sanzioni – Norma incerta – Istruzioni ministeriali – Inapplicabilità della sanzione amministrativa – Sussiste

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da D C contro l’Agenzia delle Entrate

è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CIP di Livorno n. 26/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. R5P010101412 Irpef 1098. Per quanto rileva ai tini dell’impugnativa, la CTR riteneva applicabili le sanzioni ed escludeva la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 . I comma n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha escluso la sussistenza di obiettive situazioni di incertezza sulla base delle sole istruzioni ministeriali.

La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione ( Sez. 5. art. 8 cit.. Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (…) limitatamente alla irrogazione di sanzioni.

I.e circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo»ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito accoglie il ricorso proposto dalla contribuente avverso ravviso di accertamento n. (…) Irpef 1098 limitatamente alla irrogazione di sanzioni, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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