Cassazione, sez. V, 5 ottobre 2011, n. 36145 Avvocato accusato di infedele patrocinio tramite lettera a 2 magistrati: è diffamazione!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

Con sentenza 30.6.2010, il tribunale di Novara ha confermato la sentenza 20.12.2010 del giudice di pace della stessa sede , con la quale B. M. è stato condannato alla pena di € 800 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole del delitto di diffamazione, perché, con missiva datata 25.2.05, inviata al giudice di pace di Novara, avv. E. A., e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Novara, dr. C. C., offendeva la reputazione dell’avv. F. A., suo difensore di ufficio nel procedimento penale, instaurato su querela dell’avv. M. C. nei suoi confronti, incolpandola di infedele patrocinio, asserendo che vi fosse una sorta di scorretta intelligenza tra l’avv. C. e il proprio difensore di ufficio.

Il B. ha presentato ricorso per i seguenti motivi :

1. violazione di legge: non può essere considerato diffamazione segnalare reati a due o più magistrati, se non sussiste quello di calunnia. Inoltre il ricorrente rileva che la comunicazione a più persone del contenuto della missiva è avvenuta per mancato rispetto della normativa sulla procedura e per intempestiva iniziativa dei destinatari.

2. vizio di motivazione: l’affermazione che vi è prova documentale della missiva da lui inviata è smentita dal contenuto della missiva stessa e dagli atti del presente procedimento. Inoltre l’affermazione di responsabilità si basa sulle dichiarazioni della parte civile, su elementari tautologie, su inconferenti considerazioni e su altre inesattezze, elencate nella memoria difensiva, depositata il 28.6.2010, allegata agli atti di appello.

Il ricorrente rileva inoltre alcune irregolarità formali della sentenza impugnata, in quanto la copia della motivazione ricevuta dal proprio avvocato era priva del frontespizio e questo atto, unitamente alla copia del dispositivo e del p.v. dell’udienza 30.6.2010 erano privi del numero della sentenza.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le censure sono del tutto infondate.

L’interrogativo sulla correttezza professionale del proprio difensore ben poteva essere espresso dal B. con una valutativa esposizione delle vicende processuali agli organi preposti al controllo della capacità e della lealtà professionali del difensore d’ufficio. In questa ipotesi ricorre la generale causa di giustificazione ex art. 51 c.p., quale esercizio di un diritto di critica costituzionalmente tutelato dall’art.21 della Carta Costituzionale.

Nel caso in esame, l’imputato ha raggiunto conclusioni direttamente diffamatorie nei confronti dell’avv. A., alla luce di proprie valutazioni faziose e tecnicamente scorrette, anticipando qualsiasi controllo e qualsiasi accertamento, correttamente esercitabili nelle sedi istituzionali. Queste offese sono state comunicate a più persone : ai due magistrati, diretti destinatari della missiva, e ai soggetti che, per dovere di ufficio, i predetti magistrati erano tenuti a informare.

Il contenuto della missiva acquisita agli atti, è, con immediata evidenza, lesivo del credito professionale dell’avv. A., accusata – senza alcuna giustificazione – di “rendersi infedele ai suo doveri professionali , cercando di arrecare nocumento agli interessi del suo assistito”.

Nessuna censura è quindi formulabile sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro valutazione giuridica, contenute nella sentenza impugnata.

Quanto alle asserite irregolarità formali degli atti indicati dal ricorrente, esse non hanno alcun rilievo, ai fini del riconoscimento di un qualsiasi ostacolo al pieno esercizio del diritto di difesa. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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