Corte di Cassazione – Sentenza n. 28640 del 2011 Estinzione del processo per tardiva riassunzione – Non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28 marzo 1997, F. E. proponeva opposizione avverso la delibera con la quale, in data 19 febbraio 1997, l’assemblea straordinaria del Condominio di via (…) di Napoli, aveva approvato di procedere ai lavori di sistemazione del locale seminterrato da adibire ad uso garage con relativa approvazione del progetto già assentito dall’assemblea dell’11 novembre 1996 in uno al conferimento dell’incarico ad apposito professionista (punti 1 e 2 all’ordine del giorno), convenendo, per l’effetto, dinanzi al Tribunale di Napoli l’amministratore pro-tempore di detto condominio, oltre che per sentir annullare l’indicata delibera, anche per sentir ordinare al condominio la cessazione dell’uso del locale seminterrato per parcheggio autoveicoli ed affermare – previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato – il diritto di essa istante a godere interamente della propriet
condominiale del locale seminterrato, con vittoria di spese. Costituitosi il convenuto Condominio, con ordinanza del 4 marzo 1999 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i comproprietari dello stabile in Napoli (…). intervenuta a costituzione di alcuni dei comproprietari del fabbricato, il Tribunale adito, con sentenza n. 7697 del 2002, rigettava la domanda della F. e compensava le spese.
A seguito di appello interposto dalla F. E. , la Corte di appello di Napoli, nella resistenza del suddetto Condominio (…) e dei comproprietari B.R. e altri, con sentenza n. 4 del 2005 (depositata il 3 gennaio 2005), in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’improcedibilità delle domande proposte in primo grado da F.E. e disponeva la compensazione per intero delle spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava che, essendo stata disposta la necessaria integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile condominiale nel termine del 15 luglio 1999 (con fissazione dell’udienza successiva al 15 luglio 1999), era, tuttavia, rimasto accertato che la notifica nei riguardi del B.A. (rimasto contumace anche nel giudizio di appello) si era perfezionata solo il 17 maggio 1999, con la conseguente inosservanza del termine a comparire all’epoca stabilito in sessanta giorni: pertanto, se tale difetto di valida integrazione del contraddittorio non poteva determinare l’estinzione del giudizio di primo grado (in cui era stata erroneamente dichiarala la contumacia dello stesso B. in mancanza della formulazione della relativa eccezione, tale vizio comportava, però, l’ impossibilità di proseguire la causa in virtù dell’assenza di una parte necessaria, con conseguente improcedibilità o improseguibilità delle domande avanzate dalla F.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione M.A e M.M. quali eredi della signora F. articolato in due motivi, al quale ha resistito con contro ricorso l’intimato Condominio (che ha, a sua volta, formulato ricorso incidentale basato su un unico motivo), mentre gli altri intimati non risultano essersi costituiti in questa fase.

Motivi della decisione

1. In primo luogo deve essere disposta la riunione dei due ricorsi siccome attinenti all’impugnazione della stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo i ricorrenti principali hanno censurato la sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 348 e 307 c.p.c., avendo la Corte territoriale dichiarato l’improcedibilità delle domande della F. al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito e provveduto a rilevare d’ufficio vizi nell’integrazione del contraddittorio non eccepiti da alcuna parte nel giudizio di primo grado.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 291, 307 e 331 c.p.c., sostenendo che la prima notifica effettuata dalla F. al B. configurava una notifica nulla e non certo inesistente, tale, perciò, da consentire, da un lato, di non ritenere maturata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c. e, dall’altro, di disporre la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. della notificazione nel nuovo termine assegnato dal giudice. Da ciò si sarebbe dovuto inferire che la Corte partenopea aveva errato nel dichiarare improcedibile l’appello proposto sull’erroneo presupposto che l’ordinanza di rinotifica dell’atto di integrazione fosse illegittima, essendo, al contrario, la stessa legittima, in conformità con la giurisprudenza della Corte di legittimità.
3.1. I due motivi – che possono essere trattati congiuntamente siccome strettamente connessi – sono fondati e, pertanto, devono essere accolti nei termini di seguito specificati. Per come esposto in narrativa, la Corte partenopea ha dichiarato l’improcedibilità delle domande formulate in primo grado dalla signora F. (dante causa degli odierni ricorrenti) sul presupposto che l’integrazione del contraddittorio nei confronti del liticonsorte necessario B. non era stata effettuata nel termine indicato con l’ordinanza giudiziale e che, in ogni caso, non era stato garantito nei suoi confronti il rispetto del termine minimo a comparire ai sensi dell’art. 163 bis (”ratione temporis” applicabile), né la notifica avrebbe potuto essere rinnovata, donde l’illegittimità della sua dichiarazione di contumacia e della prosecuzione del giudizio di primo grado, la cui improcedibilità, pertanto, si sarebbe dovuta dichiarare in appello.
Orbene, al di là che della circostanza che la dichiarazione di improcedibilità è rivolta, nella sentenza impugnata, alla domanda proposta in primo grado e non all’atto di gravame (donde l’inconferenza del riferimento, nel primo motivo del ricorso, alla supposta violazione dell’art. 348 c.p.c., che riguarda, propriamente, l’improcedibilità dell’appello), così pronunciando la Corte territoriale è incorsa nelle dedotte violazioni, dal momento che è pervenuta alla richiamata decisione senza che ne sussistessero le condizioni processuali.
Infatti, deve sottolinearsi, innanzitutto, che – secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. Cass. n. 6111 del 1997; Cass. n. 14087 del 2002 e Cass. n. 18248 del 2010), correlabile al testo dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c., nella versione antecedente alla sua sostituzione per effetto dell’art. 46, comma 15, lett. c), della legge n. 69 del 2009 (concretamente applicabile nella fattispecie) – l’estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata
prima di ogni sua istanza e difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo all’estinzione, la quale pertanto non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace, senza, perciò, nemmeno la configurazione della possibilità del suo rilievo d’ufficio in secondo grado, anche in via meramente incidentale, al fine di giustificare l’adozione di una pronuncia di mero rito che trovi il suo presupposto nell’operatività degli effetti dell’estinzione stessa verificatisi nel giudizio di prima istanza. La sentenza del giudice di appello è, inoltre, errata in diritto anche con riferimento al profilo della ritenuta illegittimità della concessione, da parte del giudice di primo grado, di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione nei confronti del B.A. dell’atto di integrazione del contraddittorio per inosservanza del termine minimo a comparire, sul ritenuto presupposto che, in tal modo, era stata autorizzata una proroga non consentita di un termine perentorio ormai scaduto.
Invero, ad avviso della consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., S.U., ord. n. 1018 del 1997; Cass. n. 4986 del 2001; Cass. n. 2292 del 2004; Cass., ard., n. 13920 del 2004), in tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da liticonsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto di integrazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine anch’esso perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente, con la conseguenza che, al di fuori di quest’ultima ipotesi, non può pervenirsi alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello qualora, appunto, si sia provveduto tempestivamente alla seconda notificazione (come è incontestato nell’ipotesi che ci occupa). Nel caso in esame, la prima notifica effettuata dall’originaria attrice nei confronti del suddetto B., senza che risultasse rispettato il termine minimo a comparire era certamente riconducibile alla categoria della nullità (e non a quella dell’inesistenza), senza, oltretutto, trascurare che tale invalidità non si sarebbe potuta ritenere propriamente addebitabile alla parte attrice che, avendo provveduto alla prima notifica a mezzo posta, aveva assolto al proprio onere di diligenza in sede notificatoria con la consegna tempestiva dell’atto all’ ufficiale giudiziario per la trasmissione all’ufficio postale, non potendo ricadere gli effetti negativi dei tempi della sequenza successiva del procedimento notificatorio sulla
sua sfera giuridica (in base alla costante giurisprudenza sviluppatasi dopo le pronunce della Corte costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004: cfr. Cass.n. 5967 del 2005; Cass. n. 390 del 2007 e Cass.. S.U., n. 17352 del 2009).
Pertanto, sulla scorta di tali presupposti, non si sarebbero potute ritenere, da parte del giudice di appello, configurate, nel caso di specie, né (anche in via meramente incidentale) l’estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 307 C.p.C. né l’illegittimità dell’ordine di rinnovazione della notificazione al B. ai sensi dell’art. 291 c.p.c., nel nuovo termine assegnato dal giudice di primo grado (e pacificamente rispettato, donde la ritualità della dichiarazione di contumacia del destinatario della notificazione, non costituitosi).
In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni. in accoglimento di entrambi i motivi dedotti a fondamento del ricorso principale (secondo la loro precisata portata), l’impugnata sentenza deve essere cassata, con conseguente assorbimento del motivo del ricorso incidentale e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che si conformerà ai principi di diritto precedentemente enunciati e provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Depositata in Cancelleria il 23.12.2011

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