Cassazione II civile n. 28359 del 22.12.2011 Vigilino, corsia preferenziale, ausiliario del traffico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7/6/ 005 il Giudice di Pace di Roma respingeva l’opposizione proposta da (…)

avverso il verbale di contestazione di infrazione per avere circolato nella corsia riservata ai mezzi

pubblici.

L’opponente aveva eccepito che la contravvenzione era stata elevata da un ausiliare del traffico, come tale privo del potere di elevare contravvenzioni relative alla circolazione; aggiungeva che era incongrua la motivazione in merito all’impossibilità di contestazione immediata.

Il giudice di Pace aveva rilevato che: il verbale redatto dall’ ausiliario del traffico gode di fede privilegiata e che all’ausiliario è attribuito il potere di accertare e contestare le violazioni ai sensi dell’art. 68 L. 488 del 1999; nel verbale erano indicate le ragioni per le quali non si era potuto procedere alla contestazione immediata e che rientravano fra quelle previste dall’ art. 384 del regolamento esecuzione del CdS.

(…) propone ricorso affidato ad un motivo illustrato con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Roma.

Il collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione.

1. Con il motivo di ricorso, così testualmente formulato “violazione e/o falsa applicazione del

combinato disposto degli artt. 17 comma 132 L. 15/5/1997 n. 127 e 68 L 23/12/1999 n. 488 anche

relazione a artt. 2699 e 2700 c. c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto

decisivo della controversia” si assume che: i poteri in materia di prevenzione e accertamento

delle contravvenzioni possono essere conferiti agli ausiliari del traffico solo nei casi tassativamente

previsti dall’art. 17 comma 132 L. 127/1997, tra i quali non rientrano le contravvenzioni per

circolazione su corsie riservate come quella oggetto del verbale contestato; di conseguenza diventa irrilevante la motivazione per la quale non è stato possibile procedere a contestazione

immediata.

Come già rilevato da questa Corte (Cass. 18186/2006), la L . 1 5 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che i comuni possono, conferire con provvedimento del sindaco,

funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che “le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma

132 le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lett. c,

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che “la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpreta nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ. comma 1. La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni con gli effetti di cui all’ articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17,

commi 132 e 133 comma 2, disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nel casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lett. b) e c) e comma 2 lett. d”) (comma 3).

Come rilevato dalla stessa sentenza 18186/06 e successivamente implicitamente confermato dalle Sezioni Unite (SU 22676/09, e 5621/09) la violazione consistente in una condotta diversa dal divieto di sosta, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico (dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi) di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, integrato e interpretato autenticamente dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1 (cfr. Cass. 551/09).

Inoltre l’accertatore deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento di nomina, come richiesto dalla normativa testè ricordata.

Questa Corte(Cass. 16777/07 in motivazione) ha già affermato il principio che incombe sull’amministrazione opposta dimostrare che la violazione era stata accertata da soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che il verbale rechi la mera qualificazione dell’ operante come “ausiliario del traffico”.

Va inoltre precisato che, proprio per la necessità che gli ausiliari del traffico (o gli agenti accertatori

ispettivi) siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge citata, la loro nomina deve avvenire

con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione o nel giudizio in cui tale nomina rilevi (Cass. 24/4/2010 :1. 9847).

Il giudice di pace avrebbe dovuto trarre le conseguenze dell’omissione probatoria e, soprattutto, della carenza di potere dell’ausiliario del traffico in relazione alla specifica infrazione contestata e rilevare la fondatezza dell’opposizione.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, di entrambi i gradi di giudizio, come richiesto.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c. p. c., all’ accoglimento dell’ originaria opposizione, giacché i motivi di accoglimento del ricorso si fondano su rilievi che assorbono ogni ulteriore indagine, comunque preclusa dall’impossibilità di nuove allegazioni o produzioni documentali in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 450,00 per onorari, oltre euro 100,00 per esborsi per il primo grado e euro 400, oltre 200 per esborsi per questo giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 22.12.2011

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