Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Il comma 4 dell’art. 8 della Legge Regionale 19 maggio 2004, n.9,
(Aggiornamento delle norme in materia di trasporto pubblico locale ed avvio
delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi) è così sostituito:
“4. La restituzione del contributo di cui al comma 3, per gli autobus, ricorre
all’accertamento, anche per una sola volta, dell’inadempienza commessa
dall’azienda e si applica sull’autobus adoperato.”
ARTICOLO 2
Pubblicazione
La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 9 marzo 2009
DE FILIPPO
Le Leggi Regionali
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