DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225 Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture….

…e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 20-1-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dal comma 1, lettera b) dell’articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono
individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 1994, n. 543, con il quale e’ stato adottato il regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della
Direzione generale dell’aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30
marzo 1994, n. 765, con il quale e’ stato adottato il regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai
provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e
della navigazione e degli uffici responsabili della relativa
istruttoria ed emanazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18
aprile 1994, n. 594, con il quale e’ stato adottato il regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997,
n. 524, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
riferimento ai procedimenti di competenza degli organi
dell’Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
novembre 2000, n. 454, con il quale e’ stato adottato il regolamento
di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai
procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;
Visto l’articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che
prevede l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla
rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di
competenza;
Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica
amministrazione e dell’innovazione, adottato di concerto con il
Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state
approvate le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7
della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che si concludono entro il termine generale di trenta
giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, tutti i procedimenti non regolamentati dal
presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri relativo ai procedimenti con termini superiori ai novanta
giorni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Tenuto, altresi’, conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni
di legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 23 giugno 2011;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente
ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d’ufficio,
sono individuati nell’allegato A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 1994, n. 543;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, n. 765;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile
1994, n. 594;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre
2000, n. 454.
3. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della
normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni, per l’adozione delle
modificazioni ritenute necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi’ 11 novembre 2011

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 16, foglio n. 82

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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